Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
21 marzo 19979 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA)10. Questo consente di garantire il mantenimento e l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica11 fino al termine dell’iter parlamentare.
Se il Parlamento dovesse respingere la presente revisione parziale della LBCR e quindi la trasposizione in una legge delle disposizioni dell’ordinanza concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica12, si produrrebbero due conseguenze principali. Da un lato – e questa sarebbe la ripercussione più importante –, l’eventuale rifiuto il Parlamento implicherebbe la rinuncia a introdurre il concetto di PLB nel diritto ordinario e dunque a un pertinente strumento volto a completare il dispositivo TBTF e a prevenire o affrontare le crisi future;
dall’altro, è necessario capire quali sarebbero le conseguenze di ciò sulle misure che sono state disposte a marzo 2023 sulla base dell’ordinanza del Consiglio federale a sostegno di Credit Suisse e della sua acquisizione da parte di UBS.
Un rifiuto del presente progetto di legge avrebbe come conseguenza l’abrogazione dell’ordinanza concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica13 (cfr. art. 7c cpv. 4 e art. 7d cpv. 2 lett. b LOGA).
Una parte delle regolamentazioni dell’ordinanza è confluita nei contratti tra la BNS e la Confederazione, o tra la BNS e Credit Suisse, ad esempio le norme concernenti modalità di rimborso, interessi, premi di rischio, premio per la messa a disposizione di una garanzia in caso di dissesto e costi per prestazioni di terzi (art. 7 cpv. 3 e art. 8 dell’ordinanza). L’altra parte delle regolamentazioni dell’ordinanza in relazione alla garanzia della Confederazione a copertura delle perdite che potrebbe subire UBS a seguito della vendita di determinati attivi (art. 14a dell’ordinanza) è attualmente in discussione e dovrà essere disciplinata contrattualmente. Tali regolamentazioni, che costituiscono oggetto dei contratti, resteranno applicabili tra le parti anche nel caso in cui l’ordinanza, fondamento giuridico per la stipula dei contratti, dovesse essere abrogata.
Le conseguenze di un’abrogazione delle regolamentazioni dell’ordinanza del 16 marzo 2023 applicabili non solo tra le parti contrattuali o anche oltre la durata del contratto (cfr. art. 9 cpv. 1 dell’ordinanza) sarebbero più difficili da valutare. Vi rientrano ad esempio i privilegi nel fallimento (art. 3 cpv. 1 e art. 11 dell’ordinanza), gli obblighi del mutuatario derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da garanzia in caso di dissesto (art. 9 dell’ordinanza), la disposizione penale (art. 14 dell’ordinanza) e l’esclusione della legge sulla trasparenza (art. 6 cpv. 3 dell’ordinanza). Tali norme devono rimanere valide anche in seguito all’abrogazione dell’ordinanza concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica14. Se questo sia possibile anche in caso di un rifiuto della relativa trasposizione nel diritto ordinario, spetterà in fin dei conti ai tribunali deciderlo, in caso di controversie. Qualora i tribunali negassero ad esempio l’applicabilità dei privilegi in caso di fallimento, si solleverebbe in particolare un’altra questione, ossia
9 RS 172.010
10 RU 2020 3799; cfr. anche FF 2020 7427, messaggio del 18.9.2020 relativo alla legge federale concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito al coronavirus.
11 RS 952.3
12 RS 952.3
13 RS 952.3
14 RS 952.3