Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

Nonostante questo approvvigionamento di liquidità su due livelli, gli eventi implicanti una brusca perdita di fiducia degli operatori del mercato nella SIB possono far sì che, pur detenendo una sufficiente dotazione di fondi propri, una banca riscontri una carenza di fondi liquidi propri e che non possa più generare sufficiente liquidità nemmeno beneficiando di mutui straordinari a sostegno della liquidità. La banca rischierebbe dunque il fallimento a causa di problemi di liquidità, il che può accadere anche se soddisfa le esigenze regolamentari in materia di fondi propri ed è solvibile. Si può anche ipotizzare che in una situazione di crisi manchi la liquidità necessaria per risanare la banca o liquidarla con mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica. Nei casi menzionati, è opportuno fornire temporaneamente liquidità sotto forma di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto (terza linea di difesa), in modo che gli operatori del mercato abbiano una maggiore fiducia nel fatto che la SIB possa continuare la propria attività.

I mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto servono a fare in modo che gli operatori del mercato attuali o futuri possano mantenere le relazioni commerciali con la banca in questione o avviarne di nuove e che le funzioni di rilevanza sistemica possano essere mantenute senza interruzioni. L’apporto di liquidità da parte della BNS (con mutui straordinari e supplementari a sostegno della liquidità) con una garanzia statale in caso di dissesto può quindi costituire un presupposto necessario per il risanamento o il fallimento con mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica (cfr. commento all’art. 32a cpv. 3 lett. e). Lo scopo di tale misura è, in aggiunta agli strumenti regolamentari esistenti, evitare per quanto possibile i costi elevati che il fallimento di una SIB potrebbe causare per l’economia svizzera, il sistema finanziario e la piazza finanziaria.

Figura 1: Schema sull’efficacia del meccanismo

Fonte: presentazione propria

Il progetto prevede l’introduzione di disposizioni concernenti la collaborazione e lo scambio di informazioni tra DFF, FINMA e BNS in caso di crisi di una SIB (art. 10b e art. 32k). In una situazione di questo tipo, la FINMA informa immediatamente il DFF se, sulla base della propria valutazione, potrebbe diventare probabile un aiuto statale con fondi della Confederazione. La FINMA e la BNS forniscono al DFF in particolare tutte le informazioni che quest’ultimo ritiene essenziali ai fini della valutazione dei rischi per il bilancio federale, in vista della concessione della garanzia in caso di dissesto.

La concessione da parte della Confederazione alla BNS di una garanzia in caso di dissesto deve essere subordinata alle condizioni indicate di seguito: