Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

– sussidiarietà: la dotazione di fondi liquidi propri della banca, la possibilità di rifinanzia-

mento della banca sul mercato e la possibilità di ottenere altre forme di sostegno della liquidità da parte della BNS, senza la copertura di garanzie in caso di dissesto, devono essere esaurite (art. 32a cpv. 3 lett. a);

– risanamento: la FINMA deve aver avviato una procedura di risanamento della banca o

l’avvio di tale procedura è imminente (art. 32a cpv. 3 lett. b);

– solvibilità: la banca deve essere giudicata sufficientemente capitalizzata. La FINMA con-

ferma la solvibilità della banca o la relativa prospettiva data dall’esistenza di un piano di risanamento adeguato (art. 32a cpv. 3 lett. c);

– interesse pubblico: la mancata concessione dei mutui a sostegno della liquidità garantiti

dalla Confederazione deve provocare il rischio di un grave pregiudizio per l’economia svizzera e il sistema finanziario svizzero (art. 32a cpv. 3 lett. d);

– proporzionalità: i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dis-

sesto devono essere sia adeguati che rappresentare una misura necessaria per il risanamento del mutuatario (art. 32a cpv. 3 lett. e).

Il fatto che il diritto svizzero contempli esplicitamente la possibilità per la Confederazione di concedere alla BNS una garanzia in caso di dissesto per i mutui a sostegno della liquidità erogati a una SIB non significa che tale garanzia venga o debba essere concessa, anche se le condizioni indicate sono adempiute. Non sussiste alcun diritto alla concessione di mutui a sostegno della liquidità o di garanzie in caso di dissesto. La decisione di concedere una siffatta garanzia è presa dalla Confederazione caso per caso, tenendo conto delle valutazioni della FINMA e della BNS.

Qualora, dopo l’iniziale concessione del mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia della Confederazione in caso di dissesto, emergesse dallo scambio di informazioni tra le autorità che secondo la FINMA durante il periodo di validità di tale mutuo la SIB non risulta più solvibile, o che tali mutui non risultano più necessari o adeguati al risanamento della banca, la Confederazione ha la facoltà di impedire la concessione di ulteriori mutui a sostegno della liquidità. Può stabilire a tal proposito norme contrattuali specifiche. Ciò non va a inficiare in alcun modo la validità della garanzia nei confronti della BNS per i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto già erogati.

Per ridurre il rischio per la Confederazione, il progetto prevede in particolare l’introduzione di un privilegio nel fallimento per i crediti della BNS derivanti da mutui a sostegno della liquidità garantiti dalla Confederazione. In questo contesto, il privilegio nel fallimento costituisce un elemento centrale della normativa proposta. Inoltre, come spiegato in precedenza, la solvibilità della SIB deve essere data o ristabilita nell’ambito del risanamento. Alla Confederazione spetta un premio per la messa a disposizione di una garanzia in caso di dissesto e alla Confederazione e alla BNS un premio di rischio sui mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto utilizzati. Anche tali premi, oltre agli interessi maturati a favore della BNS, rientrano nel privilegio nel fallimento. Se la Confederazione, la BNS o la FINMA si trovano a sostenere dei costi per prestazioni di terzi nell’ambito della concessione di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, tali costi sono addebitati alla banca.

Il privilegio nel fallimento deve essere inquadrato nelle classi fallimentari esistenti disciplinate nella legge federale dell’11 aprile 188959 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e formulato in modo tale che, in caso di fallimento, i crediti della BNS nei confronti della SIB derivanti dai mutui a sostegno della liquidità nonché i crediti derivanti dai premi per la messa a disposizione e i premi di rischio siano soddisfatti prioritariamente. Tali crediti sarebbero classificati dopo i

59 RS 281.1