Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

cipazione (art. 14 e 14b) nella LBCR vi sono adeguamenti all’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali63, adottate nel Codice delle obbligazioni64 (CO) con effetto dal 1° maggio 2021.

– In quanto organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione e

indipendente dall’Amministrazione federale centrale, la FINMA, conformemente all’articolo 19 capoverso 3 della legge del 14 marzo 195865 sulla responsabilità, emana una decisione formale su pretese litigiose derivanti dalla sua attività. Se nell’ambito di un «affare di grande portata» il Consiglio di amministrazione della FINMA prende decisioni in merito a una questione riguardante la legislazione in materia di vigilanza e, sulla base di tali decisioni, vengono fatte valere pretese concernenti la responsabilità dello Stato, la FINMA come autorità nel suo complesso risulta prevenuta. In tal caso, è previsto che venga sostituita dal DFF nel ruolo di autorità decisionale.

– In virtù della legge del 19 giugno 201566 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi), la FINMA è

autorità di ricorso contro decisioni della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. Alla luce di ciò non si può escludere in assoluto che la FINMA, nell’ambito di un «affare di grande portata», sia chiamata a valutare sotto il profilo della legislazione in materia di vigilanza un’offerta pubblica di acquisto (OPA) che riguarda gli assoggettati e in seguito debba eventualmente trattare un ricorso in materia di OPA contro la commissione summenzionata. In tal caso, ora il ricorso sarà affidato direttamente al Tribunale amministrativo federale (art. 140 LInFi), il quale assumerà dunque i compiti della FINMA quale prima istanza di ricorso. Per interporre ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale deve essere inoltre possibile appellarsi al Tribunale federale.

3.2 Attuazione

Il progetto è volto a costituire la base legale per la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto a copertura di mutui a sostegno della liquidità erogati dalla BNS. Come spiegato in precedenza (cfr. n. 3.1), tali mutui possono rendersi necessari in via sussidiaria in una situazione di brusca perdita di fiducia nei confronti della SIB interessata. Inoltre, il semplice fatto che esista la possibilità di ottenere mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto dovrebbe avere un effetto preventivo e contribuire ad accrescere la fiducia. Nel caso in cui una SIB necessiti effettivamente di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, le autorità coinvolte (DFF, FINMA e BNS) in particolare devono assicurarsi preventivamente che siano soddisfatte le condizioni organizzative necessarie per la concessione, la gestione, la sorveglianza e la liquidazione di mutui a sostegno della liquidità e garanzie in caso di dissesto. Tali condizioni devono essere definite con l’entrata in vigore del progetto.

Le presenti disposizioni sono concepite in modo neutrale sotto il profilo della tecnologia e la loro attuazione non osta alla digitalizzazione.

63 RU 2019 3161, FF 2019 275

64 RS 220

65 RS 170.32

66 RS 958.1