Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

prevista la possibilità di chiedere, a determinate condizioni, la restituzione delle retribuzioni variabili già versate. La FINMA può oltretutto disporre misure complete, non solo misure di capitalizzazione, ma anche misure nei confronti d di organi. Ad esempio, può esigere la sostituzione integrale o parziale dell’organo incaricato dell’alta direzione, della vigilanza e del controllo nonché dell’organo di direzione del mutuatario e della società madre. Conformemente al diritto vigente, la FINMA può altresì imporre misure disciplinari per punire eventuali violazioni di misure e disposizioni volte a ripristinare la situazione conforme (cfr. art. 31, 33, 33a, 35 della legge del 22 giugno 200761 sulla vigilanza dei mercati finanziari [LFINMA]).

3.1.2 Disposizioni su mutui a sostegno della liquidità, garanzie, altre misure e transazioni correlate alla fusione avvenute sulla base dell’ordinanza del Consiglio federale del 16 marzo 2023

Nell’ordinanza del 16 marzo 2023 sono state emanate anche disposizioni che vanno oltre l’introduzione del concetto di PLB delineata al numero 3.1.1. Si tratta di norme concernenti mutui supplementari a sostegno della liquidità erogati dalla BNS con privilegio nel fallimento e la loro relazione con i mutui a sostegno della liquidità concessi coperti da una garanzia in caso di dissesto (art. 51b e 51c), di ulteriori misure della FINMA in relazione alla concessione di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto (art. 51e) nonché di disposizioni emanate in vista di transazioni secondo la LFus tra due G-SIB. Queste ultime disciplinano deroghe selettive alla LFus (art. 51f) nonché la garanzia della Confederazione a copertura di perdite che potrebbero subentrare nell’ambito della rivalutazione degli attivi da liquidare della banca acquisita (garanzia a copertura delle perdite pari a un importo massimo di 9 mia. fr.; al riguardo, cfr. commento all’art. 51g). All’articolo 51h è ripresa la base legale per lo scambio di informazioni interno tra le autorità. Tali norme saranno ora disciplinate al capo quattordicesimo a della LBCR con l’obiettivo di attuare a livello giuridico-formale l’efficacia delle misure stabilite a marzo 2023 e il relativo mantenimento (cfr. art. 51a sul campo di applicazione). È pertanto opportuno chiarire all’articolo 51d che gli articoli 32a–32k e l’articolo 46 capoverso 1 lettera d sono da applicarsi per analogia al mutuo a sostegno della liquidità coperto da garanzia in caso di dissesto erogato a marzo 2023 a favore di Credit Suisse. A differenza di quanto stabilito nell’ordinanza del 16 marzo 2023, la validità dei mutui supplementari a sostegno della liquidità (cfr. art. 51b) è limitata fino al 31 dicembre 2027 (III cpv. 3). Il Consiglio federale assume inoltre il mandato legale di esaminare, entro cinque anni dalla relativa entrata in vigore, le disposizioni dell’ordinanza trasposte nella legge (articolo 51i).

3.1.3 Altri settori tematici

– Nell’ambito della trasposizione nella legislazione nazionale del completamento delle ri-

forme di Basilea III, diversi ambiti che finora erano disciplinati a livello di circolari della FINMA saranno ora oggetto di ordinanze della FINMA. A tale scopo è necessario delegare varie competenze alla FINMA a livello di ordinanza sui fondi propri, ordinanza sulle banche e ordinanza sugli istituti finanziari. Ciò riguarda in particolare anche gli obblighi di pubblicazione, che costituiscono un elemento centrale degli standard minimi di Basilea. Pertanto, nell’attuale base legale sulle facoltà della FINMA, nell’articolo 3g capoversi 1 e 2, nell’articolo 5 capoverso 2 e nell’articolo 10 capoverso 4 lettera abisLBCR sarà integrata la pubblicazione.

– Dal 1° gennaio 2023 le società anonime sono soggette a prescrizioni più flessibili in ma-

teria di capitale e di costituzione della società. Tali prescrizioni sono parte integrante della revisione del diritto della società anonima62, adottata dal Parlamento il 19 giugno 2020, ed esigono che la LBCR sia formalmente adeguata in relazione al capitale di riserva e al capitale convertibile (art. 12 e 13). Analogamente, per quanto riguarda il capitale di parte-

61 RS 956.1

62 FF 2020 4987