Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

crediti privilegiati secondo il diritto fallimentare (p. es. salari dei lavoratori, contributi alle assicurazioni sociali o depositi privilegiati), ma prima degli altri crediti (cfr. commento all’art. 32h). Spetta alla BNS far valere i propri crediti. Inoltre, deve far valere a nome della Confederazione i relativi crediti per i premi di cui all’articolo 32c capoversi 1 e 2. La BNS può ricorrere alla garanzia della Confederazione in caso di dissesto soltanto quando la procedura di fallimento è conclusa e passata in giudicato, sempre che vi sia stata una perdita definitiva sui crediti derivanti da mutui.

L’ammontare necessario della garanzia in caso di dissesto viene stabilito nel singolo caso. La liquidità necessaria dipende fondamentalmente dalla SIB interessata, dallo scenario di crisi e dalle altre misure da adottare. Di conseguenza non è né ragionevole né possibile stabilire preventivamente una somma massima di garanzia. Questo modo di procedere rispecchia anche la prassi di altre Giurisdizioni come gli Stati Uniti o il Regno Unito e consente di tenere in considerazione le circostanze specifiche di ogni crisi nella valutazione generale. Le nuove disposizioni prevedono che il Consiglio federale, quando viene concessa una garanzia in caso di dissesto, ne stabilisca l’ammontare caso per caso e sottoponga il credito d’impegno necessario tramite procedura d’urgenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali (Del-Fin).

Ai sensi della legge federale del 7 ottobre 200560 sulle finanze della Confederazione (LFC), una garanzia concessa dalla Confederazione necessita infatti di un credito d’impegno (art. 21 cpv. 4 lett. e LFC). Di norma, il Parlamento stanzia un credito d’impegno con il preventivo e le relative aggiunte oppure come affare distinto con messaggio speciale (art. 23 LFC). La necessità di concedere una garanzia in caso di dissesto per i mutui a sostegno della liquidità erogati dalla BNS si concretizza in una situazione di estrema urgenza. In altre parole, l’iter parlamentare previsto abitualmente per un credito d’impegno non è adatto per una garanzia in caso di dissesto poiché richiede tempi più lunghi. La concessione di una simile garanzia non può essere differita, ragione per cui trova applicazione l’articolo 28 LFC: il Consiglio federale richiede il credito d’impegno necessario tramite procedura d’urgenza, domandando previamente il consenso della DelFin.

La concessione a una SIB di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto può comportare, come spiegato in precedenza, rischi di «moral hazard». Per ovviare a tale situazione si agisce su due fronti: da un lato la SIB deve coprire i propri rischi di liquidità adempiendo ulteriori esigenze in base alle regole specifiche TBTF sancite nell’OLiq. Un elemento essenziale di questa regolamentazione consiste nei supplementi in materia di liquidità specifici all’istituto definiti per le SIB. Dall’altro, la SIB in questione, per la durata della garanzia in caso di dissesto concessa per mutui a sostegno della liquidità, è tenuta a rispettare una serie di condizioni, applicate anche ad altri programmi di sostegno statali, segnatamente un divieto di versare dividendi e un divieto di concedere o rimborsare mutui ai proprietari della società madre del gruppo nonché di restituire apporti di capitale. La SIB non deve avere peraltro la facoltà di compiere atti che possano ritardare o compromettere il rimborso alla BNS dei mutui a sostegno della liquidità in essere coperti da garanzia in caso di dissesto. La violazione di tali vincoli deve avere conseguenze penali. Alla concessione di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto devono inoltre essere applicati interessi e premi adeguati, stabiliti in modo da incentivare la SIB a rimborsare in tempi brevi i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto.

Non da ultimo, l’incentivo ad adottare comportamenti indesiderati viene contrastato dall’introduzione di una pena per la violazione degli obblighi sopra descritti e da più ampie misure concernenti le retribuzioni. La concessione di una garanzia in caso di dissesto implica che il Consiglio federale, conformemente all’articolo 10a LBCR, ordina alla SIB interessata misure concernenti le retribuzioni. L’elenco delle misure sarà ampliato e deve essere esplicitamente

60 RS 611.0