Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Legge sulle banche

Articolo 3g

Capoversi 1 e 2

Nell’ambito della trasposizione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III è stato rilevato che finora non esisteva una base legale esplicita per le prescrizioni in materia di pubblicazione esistenti. Nell’articolo 3g capoversi 1 e 2, nell’articolo 5 e nell’articolo 10 capoverso 4 lettera a viene quindi creata la relativa base legale. Tali articoli trattano in particolare della pubblicazione nell’ambito dei fondi propri, della ripartizione dei rischi, della liquidità, dei rischi di tasso, dell’organizzazione e in altri ambiti con rischi importanti.

Articolo 5 Pubblicazione

Capoverso 1

Si rimanda al commento all’articolo 3g.

Capoverso 2

Alla FINMA viene assegnata la competenza di emanare regolamentazioni in merito alla pubblicazione.

Articolo 10

Capoverso 4 lettera abis

Si rimanda al commento all’articolo 3g.

Articolo 10a

Capoverso 1

Il capoverso 1 rimane invariato.

Capoverso 2

Lettera a

Il capoverso 2 lettera a rimane invariato.

Lettera b

Data la proposta di ampliamento dell’elenco di cui all’articolo 10a capoverso 2, è stata apportata una modifica formale alla lettera b.

Lettera c

Ora la legge sancisce in modo esplicito che il Consiglio federale ha la facoltà di obbligare la SIB o la sua società madre a chiedere la restituzione delle retribuzioni variabili già versate nel caso le vengano accordati aiuti statali. Nello specifico, il Consiglio federale può emettere una decisione che obbliga la banca a chiedere alle persone esercitanti attualmente o in passato