Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

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Modifica della legge sulle banche

una funzione direttiva e corresponsabili della situazione che ha determinato la necessità dell’aiuto statale la restituzione delle retribuzioni variabili già versate. È necessario che vi sia una correlazione tra la situazione di emergenza finanziaria e le persone responsabili esercitanti una funzione direttiva, ma è sufficiente che siano state corresponsabili in modo determinante dell’insorgenza della situazione di emergenza. Chi siano le persone interessate e quali responsabilità abbiano avuto all’interno della SIB dovrà essere stabilito caso per caso. A tal fine si farà ricorso non soltanto alle disposizioni di natura generale, come il CO, ma anche alle direttive interne della banca. Inoltre si presume che anche la banca avvii delle proprie indagini interne per accertare il legame tra la situazione di emergenza finanziaria e le persone responsabili. La richiesta di restituzione non sarà limitata alla corresponsabilità proporzionale individuale della persona interessata. Per retribuzioni variabili si intendono quelle componenti della retribuzione totale il cui versamento e il cui importo sono a discrezione dell’istituto finanziario o che dipendono dal verificarsi di condizioni concordate, comprese le retribuzioni legate al raggiungimento di determinate prestazioni e risultati, nonché le indennità di ingresso e di uscita. L’attuazione di questa misura deve essere valutata anche nei casi in cui, data la situazione finanziaria dell’istituto, si profilava già la possibilità di dover far ricorso a un sostegno statale e le persone con una funzione direttiva hanno lasciato la SIB. Nell’ambito del procedimento di diritto amministrativo, con la collaborazione della SIB interessata, si dovrà quindi stabilire quali sono le retribuzioni variabili interessate dalla misura delle persone esercitanti attualmente o in passato una funzione direttiva e corresponsabili della situazione finanziaria della SIB. Ai fini della lettera c non sono prese in considerazione le retribuzioni variabili rinviate che non sono state ancora versate. Queste sono già contemplate nell’attuale lettera a.

Capoverso 3

Questo capoverso è stato integrato a seguito dell’introduzione del capoverso 2 lettera c.

Capoverso 4

Se viene disposta una misura ai sensi del capoverso 1, nell’ambito della sua attività di vigilanza la FINMA è tenuta a monitorarne l’attuazione.

Articolo 10b Collaborazione tra DFF, FINMA e Banca nazionale per evitare e gestire il dissesto di una banca di rilevanza sistemica

Capoverso 1

Il capoverso 1 disciplina il principio di collaborazione tra le autorità competenti nell’ambito di un probabile dissesto di una banca di rilevanza sistemica o della sua gestione. Nell’ottica di garantire la stabilità finanziaria della Svizzera, la collaborazione tra le autorità è volta quindi a evitare e gestire una crisi bancaria. In questi casi è richiesto uno stretto coordinamento dei lavori e la garanzia che ogni soggetto possa adempiere in modo efficace le proprie responsabilità. Nel 2011 è stato firmato un Memorandum d’intesa tripartito tra il DFF, la FINMA e la BNS che regola la collaborazione su questioni inerenti alla stabilità finanziaria e alla regolamentazione dei mercati finanziari. Nel 2019 il memorandum è stato integrato. La presente disposizione intende creare le corrispondenti basi legali per quanto riguarda le banche di rilevanza sistemica.

Capoverso 2

Anche se la regolamentazione TBTF è strutturata in modo tale da evitare il ricorso ad aiuti statali con fondi della Confederazione, possono verificarsi situazioni straordinarie che richiedono un sostegno di questo tipo. Ad esempio nel caso in cui la banca abbia sfruttato le possibilità a sua disposizione per evitare il dissesto, i mutui straordinari e supplementari della BNS