Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
al contributo dell’intero settore bancario, la quota da ricondurre all’attività di gestione patrimoniale rappresenti non oltre il 56 per cento (quota del risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizi rispetto al risultato totale).90 Dei proventi totali del «wealth management» svizzero, si stima che, nel 2020, il 77 per cento sia stato generato dalle operazioni transfrontaliere.91 Quindi, stando ai calcoli nel 2021 l’attività di gestione patrimoniale transfrontaliera ha contribuito in modo diretto al PIL per 17,2 miliardi di franchi (2,4 %), ha generato un’occupazione diretta pari a 46 104 FTE e ha prodotto 3,2 miliardi di franchi di entrate derivanti dalle imposte dirette. Se una quantità ingente di fondi affidati in gestione patrimoniale alle banche svizzere venisse spostata e le attività delle banche svizzere operanti in questo settore si riducessero del 25 per cento, ferme restando le altre condizioni si perderebbero posti di lavoro (-11 526 FTE) ed entrate fiscali dirette (-798 mio. fr., -0,5 %) e il PIL diminuirebbe (- 4,3 mia. fr., -0,6 %). La perdita di fiducia potrebbe protrarsi per diversi anni. Il presente progetto è quindi utile per l’economia perché evita o riduce anche le probabilità che si abbiano ripercussioni negative di questo tipo.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La creazione proposta di un meccanismo legale per la concessione di garanzie in caso di dissesto da parte della Confederazione a copertura dei mutui a sostegno della liquidità della BNS così come l’introduzione a scadenza di mutui supplementari a sostegno della liquidità in caso di crisi riguardano esclusivamente le banche di rilevanza sistemica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica. Si pone quindi un dubbio sull’ammissibilità di questa differenziazione e del diverso trattamento rispetto alle altre banche, a cui il meccanismo proposto non può essere applicato.
La questione è rilevante soprattutto in relazione ai principi dell’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e della libertà economica (art. 27 Cost.). Sulla base di questi diritti fondamentali i concorrenti diretti dovrebbero ricevere lo stesso trattamento. La libertà economica sostanzialmente vieta misure che possano distorcere la concorrenza tra concorrenti diretti e che quindi incidano sui rapporti di concorrenza. Questo principio si applica sia alle misure statali conformi ai principi, sia agli interventi dello Stato ammessi contrari ai principi.92
Secondo l’articolo 98 capoverso 1 Cost., la Confederazione ha contemporaneamente il diritto e il dovere di emanare prescrizioni sulle banche e sulle borse. Secondo l’opinione generalmente ammessa questo serve non soltanto a tutelare i classici beni di polizia (p. es. tutela dei creditori) ma segnatamente anche a tutelare la funzionalità dei mercati finanziari e del sistema bancario (tutela del sistema e della funzionalità, cfr. art. 4 LFINMA sugli obiettivi della vigilanza). I mutui supplementari a sostegno della liquidità così come i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto rappresentano un aiuto finanziario ai sensi della legge del 5 ottobre 199093 sui sussidi (LSu) (cfr. n. 6.4 seg.). La competenza della Confederazione concernente la regolamentazione dei sussidi deriva tacitamente dalla competenza di emanare le prescrizioni di cui all’articolo 98 Cost94. Questo articolo costituzionale non stabilisce alcuna autorizzazione a derogare al principio della libertà economica. Sono autorizzate
90 BNS, Jährliche Bankenstatistik vom 29.09.2022, Ausgewählte Erfolgsrechnungspositionen, disponibile all’indirizzo: https://data.snb.ch/de/topics/banken/chart/baerfentkokach.
91 Associazione svizzera dei banchieri, fig. 9, consultato in data 31.1.2023: https://publications.swissbanking.ch/swiss-banking-trends-de/wealth-management.
92 Vallender, St. Galler Kommentar zu Art. 27 BV, n. marg. 31.
93 RS 616.1
94 Cfr. Lienhard, Mächler, Zelniewicz, Öffentliches Finanzrecht, pag. 252 seg. con altre indicazioni; Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5a edizione, n. marg. 749 seg. in combinato disposto con n. marg. 768.