Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
dinanza del 16 marzo 2023 che vanno al di là dell’introduzione del concetto di PLB e che vengono ora disciplinate nel capo undicesimo a. Il presente progetto non influisce sulle decisioni del Consiglio federale adottate il 16 e il 19 marzo 2023 né sulla decisione della Delegazione delle finanze delle Camere federali del 19 marzo 2023. Nel capo quattordicesimo a devono essere trasposte nel diritto ordinario le disposizioni sulla concessione di mutui a sostegno della liquidità supplementari da parte della BNS, alcune deroghe a determinate norme della legge del 3 ottobre 20035 sulla fusione (LFus) nonché la garanzia della Confederazione a copertura di perdite che UBS potrebbe subire a causa della rivalutazione degli attivi di Credit Suisse. Va sottolineato che il periodo di validità delle disposizioni concernenti i mutui supplementari della BNS a sostegno della liquidità è limitato fino al 31 dicembre 2027. Per facilitare la lettura del rapporto esplicativo, di seguito tale periodo limitato di validità non sarà ripetutamente citato. Infine, il Consiglio federale dovrà assumere il mandato legale di esaminare, entro un massimo di cinque anni dalla relativa entrata in vigore, le disposizioni dell’ordinanza trasposte nella legge. Redigerà a tal proposito un rapporto all’attenzione dell’Assemblea federale in cui saranno illustrate le eventuali abrogazioni o modifiche necessarie a livello di legge. A quel punto sarà possibile eventualmente abrogare le disposizioni che dovessero risultare obsolete al momento della verifica.
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Le banche che hanno rilevanza sistemica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica (SIB) assumono, tra le altre, anche le funzioni di rilevanza sistemica statuite nella LBCR, segnatamente nell’ambito delle operazioni di deposito e di credito a livello nazionale nonché del traffico dei pagamenti. Poiché queste funzioni sono considerate irrinunciabili e non sostituibili a breve termine, la stabilità delle SIB riveste un’importanza cruciale per l’economia e il sistema finanziario svizzeri (cfr. art. 7 cpv. 1 LBCR). In considerazione delle dimensioni, dell’importanza sul mercato e dell’interdipendenza di una SIB, una situazione di emergenza o un fallimento di una SIB può comportare notevoli squilibri nel sistema finanziario. Inoltre, il fallimento di una SIB avrebbe, attraverso il mercato interbancario, pesanti conseguenze per l’intero sistema bancario svizzero e potrebbe colpire duramente, soprattutto nel caso di una SIB6 attiva a livello internazionale, anche il sistema finanziario internazionale. Non da ultimo, un numero elevato di clienti (p. es. le economie domestiche e le imprese) non sarebbero più in grado di pagare le spese correnti e di effettuare investimenti a causa del blocco dei loro conti e dell’interruzione delle relazioni di credito. Il fallimento di una SIB potrebbe compromettere e destabilizzare l’approvvigionamento di liquidità e il sistema dei pagamenti in Svizzera. L’economia nazionale ne risentirebbe fortemente. Nel caso di una SIB attiva a livello internazionale si aggiunge il fatto che un eventuale fallimento causerebbe la perdita di fiducia dei clienti e degli investitori internazionali verso tutta la piazza finanziaria svizzera, minando in maniera considerevole e a lungo termine la piazza globale di gestione patrimoniale della Svizzera. Questo avrebbe a sua volta ripercussioni negative gravi e durature sul mercato del lavoro, sulla creazione di valore e sulle entrate fiscali del Paese.
Come dimostrato nella crisi economico-finanziaria del 2007–2009, le SIB sono troppo grandi e troppo interconnesse per essere lasciate fallire (TBTF). Per rafforzare la resistenza alle crisi delle SIB e diminuire il rischio di squilibri nell’economia nazionale, anche la Svizzera ha integrato nella propria legislazione gli standard internazionali che impongono esigenze più elevate in materia di capitale e liquidità come pure una migliore capacità di risanamento e di liquidazione (regolamentazione TBTF). Eventi quali la pandemia di COVID-19 hanno evidenziato che tali esigenze erano in linea di massima opportune. Possono tuttavia verificarsi situazioni in cui i fondi liquidi propri di una banca e quelli provenienti dal sostegno straordinario di liquidità
5 RS 221.301
6 Secondo l’art. 124a dell’ordinanza sui fondi propri (OFoP, RS 952.03), le due grandi banche designate come «global systemically important banks» dal Financial Stability Board (FSB), ossia UBS e Credit Suisse, sono da considerarsi SIB attive a livello internazionale.