Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
(«Emergency Liquidity Assistance», ELA7) della Banca nazionale svizzera (BNS) non sono sufficienti per garantire la stabilità della SIB interessata (p. es. a seguito di una prolungata perdita di fiducia degli operatori del mercato) oppure per consentire un risanamento o una liquidazione con mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica.
L’11 marzo 2022 il Consiglio federale aveva deciso di introdurre una garanzia statale della liquidità (PLB) per le SIB, con lo scopo di integrare un elemento cruciale nella regolamentazione TBTF già esistente in Svizzera, in linea con i principi internazionali di buona prassi8.
Il progetto è stato redatto in collaborazione con l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e la BNS. Tra metà gennaio e inizio febbraio del 2023 le SIB, nell’ambito di una consultazione preliminare, hanno avuto la possibilità di prendere posizione sul progetto di regolamentazione.
In virtù degli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost., il 16 marzo 2023 il Consiglio federale ha posto in vigore l’ordinanza. Il Consiglio federale, ricorrendo al diritto di necessità, ha così introdotto immediatamente il concetto di PLB a causa dell’enorme perdita di fiducia nei confronti di Credit Suisse, che ha portato all’acquisizione di quest’ultima da parte di UBS. Tale operazione ha richiesto un sostegno statale, non da ultimo per garantire la liquidità. L’ordinanza decadrà sei mesi dopo la sua entrata in vigore, a meno che il Consiglio federale non presenti all’Assemblea federale entro il termine previsto l’avamprogetto di una base legale per il contenuto dell’ordinanza.
La presente modifica della LBCR include anche le disposizioni dell’ordinanza che vanno al di là dell’introduzione del concetto di PLB conformemente ai parametri di riferimento del mandato del Consiglio federale dell’11 marzo 2022. Anche tali disposizioni sono integrate al capo quattordicesimo a della LBCR. Ciò consente in particolare di ancorare nel diritto le basi legali e gli effetti correlati ai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto già concessi come pure le altre misure adottate nel marzo 2023 e quindi di continuare ad applicarle. Il presente progetto non influisce sulle decisioni del Consiglio federale adottate il 16 e il 19 marzo 2023 né sulla decisione della Delegazione delle finanze delle Camere federali del 19 marzo 2023. Inoltre, il periodo di validità per la concessione di mutui supplementari a sostegno della liquidità deve essere limitato fino al 31 dicembre 2027. La possibilità per la BNS di concedere mutui supplementari a sostegno della liquidità è stata introdotta a marzo 2023, come rete di sicurezza necessaria e attuabile in tempi particolarmente rapidi per sopperire alle carenze di liquidità particolarmente elevate di Credit Suisse. Questa misura è stata decisiva al fine di evitare un grave danno per l’economia svizzera (per superare la fase critica fino alla concessione di un mutuo PLB). Il Consiglio federale deve altresì esaminare le disposizioni di cui al capo quattordicesimo a entro un massimo di cinque anni dalla relativa entrata in vigore. Redigerà a tal proposito un rapporto all’attenzione dell’Assemblea federale in cui saranno illustrate le eventuali abrogazioni o modifiche necessarie a livello di legge. A quel punto sarà possibile eventualmente abrogare le disposizioni che dovessero risultare obsolete al momento della verifica.
Contestualmente all’adozione del messaggio sul presente progetto di legge e alla relativa presentazione al Parlamento, il Consiglio federale ha intenzione di prorogare il periodo di validità dell’ordinanza, analogamente a quanto avvenuto per l’ordinanza concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus (cfr. anche l’art. 7c della legge del
7 Il concetto di ELA (mutui straordinari a sostegno della liquidità) si basa sull’art. 5 cpv. 2 lett. e in combinato disposto con l’art. 9 cpv. 1 lett. e LBN. Tale concetto è specificato al numero 6 delle «Direttive della Banca nazionale svizzera sugli strumenti di politica monetaria», disponibili all’indirizzo www.snb.ch/it/mmr/reference/snb_legal_geldpol_instr/source/snb_legal_geldpol_instr.it.pdf.
8 Cfr. n. 2.