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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine

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a. detiene una partecipazione pari ad almeno il 25 per cento del capitale azionario o dei diritti di voto, direttamente o indirettamente, da sola o d’intesa con terzi;

b. esercita un controllo in altro modo.

2 Il Consiglio federale definisce il concetto di «controllo in altro modo».

3 A titolo sussidiario, se nessuna persona corrisponde ai criteri del capoverso 1, è considerato avente economicamente diritto dell’ente il membro superiore dell’organo direttivo.

Art. 5 Disposizioni speciali per determinate categorie di persone giuridiche

e per i trust

1 In una SICAV, è considerata avente economicamente diritto ogni persona fisica che, in qualità di azionista imprenditore, detiene direttamente o indirettamente una quota pari ad almeno il 25 per cento del segmento patrimoniale degli azionisti imprenditori o controlla la SICAV in altro modo o, a titolo sussidiario, il membro superiore dell’organo direttivo.

2 In un’associazione, è considerato avente economicamente diritto il membro superiore dell’organo direttivo, nonché, se del caso, le persone fisiche che controllano in altro modo le decisioni dell’associazione.

3 In una fondazione, è considerato avente economicamente diritto il membro superiore dell’organo direttivo, nonché, se del caso, le seguenti persone fisiche o, nel caso di persone giuridiche, le persone fisiche che controllano in ultima istanza le seguenti persone:

a. il fondatore, se esercita, di fatto o di diritto, un’influenza determinante sulle decisioni della fondazione, in particolare sulle distribuzioni;

b. il beneficiario, se è designato per nome o in modo determinabile dall’atto costitutivo e ha diritto a distribuzioni della fondazione;

c. qualsiasi altra persona che controlla in altro modo le decisioni della fondazione, in particolare un terzo che dispone di un potere di designazione o di nomina di una maggioranza dei rappresentanti della fondazione o che ha il diritto di modificare l’attribuzione delle distribuzioni o la designazione dei beneficiari.

4 In un trust, sono considerate aventi economicamente diritto le seguenti persone fisiche o, nel caso di persone giuridiche, le persone fisiche che controllano in ultima istanza le seguenti persone:

a. il disponente;

b. il trustee;

c. il protettore, se del caso;

d. il beneficiario;

e. qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita un controllo sul trust.