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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine
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Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche «%ASFF_YYYY_ID»
5 Il Consiglio federale definisce il concetto di «controllo in altro modo».
Capitolo 2: Obblighi degli enti e delle altre persone interessate
Sezione 1: Obblighi degli enti
Art. 6 Accertamento e verifica degli aventi economicamente diritto
1 L’ente deve accertare i suoi aventi economicamente diritto. A tal fine raccoglie le seguenti informazioni:
a. il cognome e il nome;
b. la data di nascita;
c. la cittadinanza;
d. l’indirizzo e lo Stato di residenza;
e. le informazioni necessarie sulla natura e sull’estensione del controllo esercitato.
2 L’ente deve verificare la loro identità e la loro qualità di avente economicamente diritto attraverso misure adeguate e deve tenere aggiornate le informazioni di cui al capoverso 1. Richiede i documenti giustificativi necessari agli azionisti, ai soci, agli aventi economicamente diritto o ad altri terzi.
3 Se l’ente è detenuto parzialmente da una società quotata in borsa, per le quote di partecipazione detenute da tale società deve raccogliere soltanto le informazioni relative alla ditta e alla sede di tale società, nonché i dettagli della quotazione.
Art. 7 Documentazione e conservazione delle informazioni sull’avente
economicamente diritto
1 L’ente deve documentare le informazioni di cui all’articolo 6 capoverso 1. Le tiene a disposizione in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.
2 Se non è riuscito ad accertare l’avente economicamente diritto o a verificarne in modo soddisfacente l’identità, deve documentare tale informazione e le azioni intraprese a tal fine.
3 Deve conservare le informazioni raccolte e i documenti giustificativi per un periodo di dieci anni dal momento in cui la persona interessata perde la sua qualità di avente economicamente diritto.
4 Per le società anonime e le società a garanzia limitata, il rappresentante che risponde alle condizioni dell’articolo 718 capoverso 4 o dell’articolo 814 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni (CO)5 deve avere accesso alle informazioni documentate.
5 RS 220