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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine
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Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 3: Obblighi degli aventi economicamente diritto e degli altri terzi interessati
Art. 11
1 Se una persona acquisisce la qualità di avente economicamente diritto, deve annunciarlo all’azionista o al socio che detiene le quote sociali in questione oppure direttamente all’ente se il controllo è esercitato in altro modo o attraverso più società o persone (catena di controllo). Comunica loro le informazioni di cui all’articolo 10 capoverso 1.
2 Deve inoltre comunicare loro entro un mese ogni modifica delle informazioni di cui all’articolo 10 capoverso 1.
3 L’avente economicamente diritto e i terzi coinvolti nella catena di controllo devono collaborare alla verifica dell’identità dell’avente economicamente diritto e della sua qualità di avente economicamente diritto, fornendo all’ente, agli azionisti o ai soci le informazioni e i documenti giustificativi necessari.
Sezione 4: Obblighi degli amministratori, dei gestori, degli azionisti e dei soci che operano in qualità di fiduciari
Art. 12 Rapporto fiduciario
1 È considerato amministratore o gestore fiduciario chiunque esercita la funzione di amministratore o di gestore in una società commerciale o una società cooperativa in nome proprio e per conto di un terzo.
2 È considerato azionista o socio fiduciario chiunque esercita, in nome proprio e per conto di un terzo, i diritti patrimoniali inerenti a una quota sociale.
Art. 13 Annuncio dei rapporti fiduciari alla persona giuridica
1 Gli amministratori, i gestori, gli azionisti e i soci che operano in qualità di fiduciario devono annunciare alla persona giuridica il nome o la ditta delle persone per conto delle quali operano.
2 Gli amministratori, i gestori, gli azionisti e i soci che operano in qualità di intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a LRD6, di consulenti secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c LRD o di avvocati esercitanti un’attività prevista dall’articolo 13a della legge del 23 giugno 20007 sugli avvocati (LLCA) sono esenti dall’obbligo prescritto dal capoverso 1.
Art. 14 Annuncio dei rapporti fiduciari ai registri
1 Gli enti iscritti nel registro di commercio annunciano a tale registro: