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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine
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Legge «%ASFF_YYYY_ID»
a. il nome degli amministratori fiduciari o dei gestori fiduciari e il nome o la ditta dei soci fiduciari;
b. il nome delle persone per conto delle quali questi ultimi operano, fatto salvo l’articolo 13 capoverso 3.
2 Gli enti annunciano al registro degli aventi economicamente diritto:
a. il nome o la ditta degli azionisti fiduciari o dei soci fiduciari se questi detengono quote per conto di un avente economicamente diritto;
b. il nome dell’avente economicamente diritto per conto di cui questi ultimi operano.
3 Gli enti di cui ai capoversi 1 e 2 sono esenti dall’obbligo di annuncio degli amministratori, dei gestori, degli azionisti e dei soci che operano in qualità di intermediari finanziari.
4 Queste informazioni non sono pubbliche.
5 Gli articoli 20 e 22 si applicano per analogia all’annuncio dei rapporti fiduciari al registro.
Art. 15 Iscrizione
Gli amministratori, i gestori e i soci che operano in qualità di fiduciari sono iscritti nel registro di commercio.
Sezione 5: Obblighi di accertamento degli aventi economicamente diritto di trust e dei trustee
Art. 16
1 Il trustee deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l’avente economicamente diritto e verificarne l’identità.
2 Il trustee raccoglie le seguenti informazioni sull’avente economicamente diritto:
a. il cognome e il nome;
b. la data di nascita;
c. la cittadinanza;
d. lo Stato di residenza;
e. le informazioni sulla natura e sull’estensione del controllo esercitato.
3 Raccoglie anche le seguenti informazioni sugli enti, sulle società di persone o sui trust che esercitano una funzione ai sensi dell’articolo 5 capoverso 4 nel trust:
a. la ditta, il nome o la designazione del trust;
b. la sede o l’indirizzo;
c. le informazioni sulla natura e sull’estensione del controllo esercitato;