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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine

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Legge «%ASFF_YYYY_ID»

a. il nome degli amministratori fiduciari o dei gestori fiduciari e il nome o la ditta dei soci fiduciari;

b. il nome delle persone per conto delle quali questi ultimi operano, fatto salvo l’articolo 13 capoverso 3.

2 Gli enti annunciano al registro degli aventi economicamente diritto:

a. il nome o la ditta degli azionisti fiduciari o dei soci fiduciari se questi detengono quote per conto di un avente economicamente diritto;

b. il nome dell’avente economicamente diritto per conto di cui questi ultimi operano.

3 Gli enti di cui ai capoversi 1 e 2 sono esenti dall’obbligo di annuncio degli amministratori, dei gestori, degli azionisti e dei soci che operano in qualità di intermediari finanziari.

4 Queste informazioni non sono pubbliche.

5 Gli articoli 20 e 22 si applicano per analogia all’annuncio dei rapporti fiduciari al registro.

Art. 15 Iscrizione

Gli amministratori, i gestori e i soci che operano in qualità di fiduciari sono iscritti nel registro di commercio.

Sezione 5: Obblighi di accertamento degli aventi economicamente diritto di trust e dei trustee

Art. 16

1 Il trustee deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l’avente economicamente diritto e verificarne l’identità.

2 Il trustee raccoglie le seguenti informazioni sull’avente economicamente diritto:

a. il cognome e il nome;

b. la data di nascita;

c. la cittadinanza;

d. lo Stato di residenza;

e. le informazioni sulla natura e sull’estensione del controllo esercitato.

3 Raccoglie anche le seguenti informazioni sugli enti, sulle società di persone o sui trust che esercitano una funzione ai sensi dell’articolo 5 capoverso 4 nel trust:

a. la ditta, il nome o la designazione del trust;

b. la sede o l’indirizzo;

c. le informazioni sulla natura e sull’estensione del controllo esercitato;