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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine

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Art. 8 Obblighi delle associazioni e delle fondazioni

1 Se l’associazione o la fondazione ha accertato quale avente economicamente diritto il membro superiore del suo organo direttivo conformemente all’articolo 5 capoverso 2 o 3, non deve adottare altre misure per verificarne l’identità.

2 Se l’associazione o la fondazione è a conoscenza di altre persone che rispondono ai criteri dell’articolo 5 capoverso 2 o 3, deve ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 in riferimento a tali persone.

Art. 9 Obbligo supplementare degli enti giuridici di diritto estero con

amministrazione effettiva in Svizzera

Gli enti giuridici di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera b devono tenere un elenco dei loro titolari nel luogo dell’amministrazione effettiva. L’elenco deve menzionare il nome e il cognome o la ditta, nonché l’indirizzo o la sede di tali persone.

Sezione 2: Obblighi dei titolari di quote sociali

Art. 10

1 Se un azionista o un socio detiene, da solo o d’intesa con terzi, quote sociali in misura da consentire il controllo in ultima istanza sull’ente, deve annunciare a quest’ultimo le seguenti informazioni sull’avente economicamente diritto con riferimento a tali quote sociali:

a. il cognome e il nome;

b. la data di nascita;

c. la cittadinanza;

d. l’indirizzo e lo Stato di residenza;

e. le informazioni necessarie sulla natura e sull’estensione del controllo esercitato.

2 Se l’azionista o il socio è una persona giuridica i cui diritti di partecipazione sono parzialmente quotati in borsa, deve annunciare soltanto questo fatto nonché la ditta, la sede e i dettagli della quotazione.

3 L’annuncio deve essere effettuato entro un mese dall’acquisizione della quota sociale corrispondente o dall’acquisizione in altro modo del controllo sull’ente.

4 Su richiesta dell’ente, l’azionista o il socio deve trasmettere le informazioni o i documenti necessari alla verifica dell’identità dell’avente economicamente diritto o della sua qualità di avente economicamente diritto.

5 L’azionista o il socio deve comunicare all’ente ogni modifica delle informazioni di cui al capoverso 1 entro un mese dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.