Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

1.1.1 Nuova legge sulla trasparenza delle persone giuridiche

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza all’integrità della piazza finanziaria ed economica svizzera e ritiene che un efficace dispositivo di lotta alla criminalità finanziaria sia il giusto presupposto per garantire la buona reputazione e il successo sostenibile di una piazza finanziaria all’avanguardia nel mondo1. Un elemento chiave di questo dispositivo sono le norme volte a garantire una sufficiente trasparenza sulla proprietà e sul controllo effettivo delle persone giuridiche e di altri enti giuridici. Tali norme devono prevenire l’abuso delle strutture giuridiche finalizzato a dissimulare attività illecite o a riciclare fondi e consentire alle autorità competenti di identificare i reali proprietari di una società e di tracciare efficacemente gli averi di origine illecita.

Le persone giuridiche vengono ampiamente utilizzate a livello globale nella dissimulazione di attivi finalizzata al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode fiscale o alla corruzione. La piazza finanziaria svizzera non fa eccezione, come conferma il secondo Rapporto sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo pubblicato dal Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF)2. Le sfide recenti associate all’attuazione delle sanzioni internazionali legate alla situazione in Ucraina hanno altresì dimostrato l’importanza della trasparenza delle persone giuridiche per evitare le violazioni e l’elusione delle misure coercitive basate sulla legge del 22 marzo 20023 sugli embarghi (LEmb). I rischi derivanti dall’utilizzo abusivo di strutture giuridiche sono confermati anche dai «Panama papers» e da altri casi analoghi.

A partire dal 2014 la Svizzera ha adottato provvedimenti per inasprire i requisiti in materia di trasparenza delle persone giuridiche4. Per le società commerciali (società anonime e società a garanzia limitata) è stato introdotto l’obbligo di annunciare alla società gli aventi economicamente diritto che superano il 25 per cento del capitale sociale (art. 697j e 790a del Codice delle obbligazioni [CO]5). Le società devono inoltre tenere un elenco, dei loro aventi economicamente diritto, al quale possano accedere in qualsiasi momento in particolare le autorità competenti in Svizzera (art. 697l e 790a CO).

Nel rapporto del dicembre 2021 in adempimento del postulato 19.3634 depositato dalla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati, il Consiglio federale ha constatato che le misure di trasparenza attualmente vigenti erano tuttavia insufficienti sotto diversi aspetti. Una parte delle società non le attua in modo efficiente, inoltre le sanzioni previste dalla legge in caso di inadempienza non vengono applicate, in quanto la regolamentazione attuale non è abbastanza chiara e coerente, anche per quanto concerne la nozione stessa di avente economicamente diritto da identificare, o risulta incompleta6.

1Cfr. rapporto del Consiglio federale del 4 dic. 2020 «Radicata in Svizzera, all’avanguardia nel mondo: Politica

per una piazza finanziaria svizzera rivolta verso il futuro».

2Cfr. rapporto del GCRF sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento

del terrorismo in Svizzera, ott. 2021, n. 2.2.

3 RS 946.231

4 Legge federale del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, RU 2015 1389.

5 RS 220

6 Cfr. rapporto del Consiglio federale del 3 dic. 2021 in adempimento del postulato 19.3634, depositato dalla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S). Cfr. anche il rapporto del GAFI «Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Rapport d’évaluation mutuelle de la Suisse», dic. 2016, nel quale si rileva un livello moderato di efficacia della regolamentazione svizzera (cfr. Risultato immediato 5).