Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
normative di altre Giurisdizioni rispondono a questa distinzione dogmatica. Secondo il Consiglio federale, la lacuna che ne deriva è problematica in particolare per i tre seguenti motivi:
• in primo luogo, tale lacuna accresce il rischio di riciclaggio di denaro o di elusione delle sanzioni. Alla luce del divario normativo tra il settore finanziario e quello non finanziario, gli autori di reati ricorrono sempre più ai servizi di intermediari non finanziari a scopo di riciclaggio di denaro. Moltiplicando il numero di professionisti e di società coinvolti in una transazione e limitando le informazioni trasmesse agli istituti finanziari, gli autori di reati possono riuscire a servirsi del sistema finanziario svizzero per riciclare il prodotto delle proprie attività. L’intermediario finanziario non dispone necessariamente dello stesso grado di conoscenza degli altri professionisti coinvolti in una transazione, che possono avere una visione più ampia delle strutture giuridiche interessate, delle loro finalità o dei rispettivi aventi economicamente diritto. Per individuare o perseguire i reati finanziari, MROS o le autorità penali potrebbero inoltre avere bisogno di mettere insieme o verificare le informazioni provenienti da diverse fonti, tra cui anche dai consulenti;
• in secondo luogo, tale lacuna costituisce sempre più un rischio reputazionale per i professionisti interessati. La piccola minoranza di professionisti del diritto che avvalendosi delle proprie competenze professionali consente che vengano commessi o dissimulati reati finanziari non mina soltanto lo Stato di diritto, ma anche la reputazione delle relative categorie professionali, mentre la stragrande maggioranza espleta i propri compiti nel rispetto del diritto e rappresenta un elemento centrale del sistema giuridico e finanziario. Gli intermediari che partecipano a tali attività («enablers») devono pertanto essere meglio individuati, anche per proteggere le professioni in questione;
• in terzo luogo, tale lacuna, che contravviene agli standard internazionali pertinenti fa della Svizzera un’eccezione nel panorama europeo. Gli autori di reati sono spesso alla ricerca di Paesi in cui il dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è meno efficace o presenta lacune. È quindi nell’interesse della Svizzera colmare tale lacuna per evitare che il riciclaggio di denaro o altre attività criminali si sviluppino dal territorio svizzero. Nella terza e nella quarta valutazione tra pari relativa alla Svizzera, rispettivamente nel 2009 e nel 2016, il GAFI ha evidenziato con chiarezza le lacune della legislazione svizzera, formulando altresì una raccomandazione esplicita in tal senso18. Anche le organizzazioni internazionali (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici [OCSE], Forum globale, G20, Fondo monetario internazionale [FMI], Organizzazione delle Nazioni Unite [ONU] ecc.) si sono interessate a questa problematica19. L’argomento è seguito con attenzione anche dall’UE, la quale, dal canto suo, effettua una valutazione dei Paesi terzi in base ai rispettivi dispositivi di lotta contro il riciclaggio di denaro. La lacuna esistente nella regolamentazione svizzera ha un impatto crescente sulla reputazione della piazza finanziaria ed economica svizzera. Nei prossimi anni il GAFI effettuerà una nuova valutazione della Svizzera, analizzandone il rispetto delle raccomandazioni pertinenti (Raccomandazioni 22, 23 e 28).
Per questi motivi, si propone di assoggettare determinate attività di consulenza ritenute a rischio ’agli obblighi di diligenza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nel 2019 il Consiglio federale aveva già proposto misure di regolamentazione
18 Rapporto sulla valutazione tra pari relativa alla Svizzera, 2016, in particolare pagg. 102, 106, 213–215.
19 Cfr. p. es. i recenti rapporti seguenti: OCSE, Porre fine ai fenomeni fraudolenti: il contrasto ai professionisti che favoriscono i reati tributari e la criminalità dei colletti bianchi – OECD, 2021; Foreign-bribery-and-the-role-ofintermediaries-managers-and-gender.pdf (oecd.org), 2020, pag. 6 segg.; G20 Indonesia 2022, Compendium of Good Practices on Regulatory Framework and Supervisory Measures for Legal Professionals to Mitigate Corruption-Related Money Laundering Risks, G20 Bali Leaders’ Declaration, 15–16 nov. 2022.pdf.