Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/86: Modifica dell’ordinanza 3 sull’asilo e dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo) · 9 pagine

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Valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo – modifiche di ordinanze

1. Situazione iniziale

Modifica del 1° ottobre 2021 della legge sull’asilo per la verifica dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo e contenuto essenziale di questa modifica di legge

Il consigliere nazionale Gregor Rutz ha depositato il 17 marzo 2017 l’iniziativa parlamentare 17.423 «Obbligo di collaborare dei richiedenti l’asilo e possibilità di controllare i loro cellulari». Il 20 gennaio 2021 il Consiglio federale si è pronunciato sul progetto di attuazione di quest’iniziativa parlamentare. Ha proposto di entrare in materia e di accogliere il progetto. Il 1° ottobre 2021 il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato la modifica della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31)1.

Conformemente a questa modifica di legge è possibile obbligare un richiedente l’asilo, nell’ambito del suo obbligo di collaborare nella procedura d’asilo e nell’esecuzione dell’allontanamento, a consentire alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di valutare i suoi dati personali su supporti elettronici (p. es. cellulare, tablet, computer) qualora non sia possibile accertare la sua identità, cittadinanza o il suo itinerario di viaggio in altro modo (art. 8 cpv. 1 lett. g e art. 47 cpv. 2 e 3 nLAsi).

Per ogni singolo caso la SEM analizza preventivamente la necessità e la proporzionalità della procedura di valutazione di un supporto di dati (art. 8a cpv. 4 nLAsi). Non si tratta dunque di una valutazione sistematica dei supporti di dati nel quadro della procedura d’asilo e in ambito esecutivo. Nel suo parere del 20 gennaio 2021 sull’iniziativa parlamentare il Consiglio federale ha ricordato a più riprese l’importanza di rispettare il principio di proporzionalità. Ha sostanzialmente approvato il progetto della CPI-N, indicando che la nuova possibilità di valutare i supporti di dati nel settore dell’asilo può, in un caso individuale, contribuire all’accertamento dell’identità. Come la CIP-N stessa ha tuttavia respinto l’idea di una valutazione sistematica o addirittura di un ritiro forzato di supporti elettronici di dati. In particolare l’impiego proporzionato degli strumenti di accertamento dell’identità nella pratica dovrebbe essere oggetto di un rapporto del Consiglio federale (cfr. disposizione transitoria sul monitoraggio)2.

In linea di principio i dati personali vanno trattati durante la fase preparatoria ma possono esserlo anche durante l’intera procedura di prima istanza e, successivamente, nel quadro dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 8a cpv. 1 e 7, art. 47 cpv. 2 e 3 nLAsi).

I dati personali di terzi possono essere trattati unicamente se il trattamento dei dati personali del richiedente l’asilo non è sufficiente per accertare l’identità, la cittadinanza o l’itinerario di viaggio del richiedente l’asilo (art. 8a cpv. 2 nLAsi).

Fino alla valutazione (art. 8a cpv. 5 nLAsi) i dati personali possono essere registrati temporaneamente su un server sicuro del Centro di servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia (CSI-DFGP), risp. della SEM.

La valutazione è effettuata esclusivamente da collaboratori della SEM in presenza del richiedente l’asilo, tranne se questi rinuncia a essere presente alla valutazione o si rifiuta di presenziarvi (art. 8a cpv. 7 nLAsi).

Se nel quadro dell’esecuzione dell’allontanamento l’identità dell’interessato non è stabilita e se non è possibile, con un onere ragionevole, ottenere in altro modo documenti di viaggio validi, la SEM può obbligare l’interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati anche dopo il passaggio in giudicato. I dati personali necessari all’esecuzione dell’allontanamento possono essere inoltrati alle autorità del Cantone competente (art. 47 cpv. 3 nLAsi).

1 FF 2021 2317

2 FF 2021 2317