Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/86: Modifica dell’ordinanza 3 sull’asilo e dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo) · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo – modifiche di ordinanze

Art. 10g Valutazione dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati in assenza dell’interessato

Se in via eccezionale la valutazione dei dati personali corrispondenti è effettuata in assenza dell’interessato previa registrazione temporanea e/o grazie all’impiego di un software per la raccolta dei dati personali, la SEM deve garantire che i motivi dell’assenza siano integralmente documentati e che sia comunque disponibile una conferma scritta dell’interessato secondo cui quest’ultimo rinuncia a partecipare. In ogni caso occorre concedere in un secondo tempo all’interessato il diritto di essere sentito in merito al risultato della valutazione. Il diritto di essere sentito può essere concesso, per esempio, nel quadro di un’ulteriore audizione sui motivi d’asilo.

Art. 10h Informazione

La disposizione esecutiva prevede un’informazione a due livelli da parte della SEM in merito alla valutazione di supporti elettronici di dati. La LAsi prevede che in futuro, nel momento in cui è sollecitato a consegnare alla SEM i supporti elettronici di dati in suo possesso, il richiedente l’asilo è informato della procedura prevista, in particolare del suo scopo, del suo svolgimento, del tipo di dati valutati, del metodo di valutazione e di registrazione nonché della cancellazione dei dati (cfr. art. 8a cpv. 6 nLAsi). Questo vasto obbligo d’informazione è analogo nel caso di persone oggetto di una decisione d’allontanamento passata in giudicato (cfr. art. 47 cpv. 3 nLAsi).

Al capoverso 2 i contenuti dell’informazione elencati in modo non esaustivo vengono nuovamente evocati, precisati e integrati con ulteriori contenuti essenziali. Il capoverso 1 disciplina peraltro l’obbligo generale d’informazione all’inizio della procedura d’asilo. L’informazione può essere impartita (come p. es. in Norvegia) tramite un breve filmato informativo oppure per scritto in una lingua che l’interessato comprende.

Art. 10i Tutela giurisdizionale nel quadro della valutazione dei supporti elettro-

nici di dati

Le disposizioni sulla protezione giuridica nei centri della Confederazione (e negli alloggi presso gli aeroporti; art. 22 cpv. 3bis LAsi) secondo gli articoli 102f segg. LAsi si applicano anche alla procedura di valutazione dei supporti elettronici di dati5. Occorre informare la rappresentanza legale (o il fornitore di prestazioni) sin dall’inizio della procedura in merito a tutte le fasi legate alla valutazione di supporti di dati dei richiedenti l’asilo. Ciò risulta in modo esplicito dall’articolo 102j capoverso 1 LAsi, secondo cui la SEM comunica al fornitore di prestazioni le date della prima interrogazione nel quadro della fase preparatoria, dell’audizione sui motivi d’asilo e delle ulteriori fasi della procedura in cui è necessaria la partecipazione del rappresentante legale. Nel caso della valutazione di supporti di dati di richiedenti l’asilo è indubbiamente necessaria la partecipazione del rappresentante legale.

Le persone oggetto di una decisione d’allontanamento passata in giudicato non hanno diritto alla consulenza e alla rappresentanza legale gratuita di cui agli articoli 102f segg. LAsi. Tuttavia, se l’interessato si fa rappresentare da un legale, vigono sia l’obbligo della SEM d’informare il rappresentante legale sia la possibilità di partecipare al rilevamento e alla valutazione dei dati personali.

5 FF 2020 8129