Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/86: Modifica dell’ordinanza 3 sull’asilo e dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo) · 9 pagine

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Valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo – modifiche di ordinanze

che i dati personali vadano persi durante il lasso di tempo che intercorre fino alla valutazione. Inoltre, in questo modo il richiedente l’asilo interessato può continuare a usufruire del suo telefono cellulare o altro supporto dati anche nel periodo che intercorre fino alla valutazione dei dati. Anche il salvataggio temporaneo dei dati è ammesso unicamente qualora non sia possibile accertare l’identità, la cittadinanza o l’itinerario di viaggio in virtù di un documento d’identità oppure in altro modo (art. 8 cpv. 1 lett. g nLAsi). Il progetto di legge non prevede una cosiddetta «conservazione preventiva dei dati» com’è per esempio il caso in Germania (sul tema si veda la sentenza del Verwaltungsgericht Berlin, 9. Kammer del 01.06.2021; 9 K 135/20). Pertanto non è lecito registrare in via temporanea i dati personali di un richiedente l’asilo a titolo di conservazione preventiva sin dalla prima registrazione senza essersi previamente sincerati della proporzionalità di tale misura in vista della valutazione dei dati personali. Occorre semmai chiarire se i dati salvati in via temporanea saranno effettivamente sottoposti a valutazione. Se è previsto il salvataggio temporaneo dei dati personali ottenuti grazie a un supporto elettronico di dati, la persona interessata viene invitata a consegnare i propri supporti elettronici di dati alla SEM esclusivamente per la durata dell’esecuzione del salvataggio temporaneo. La persona può essere presente durante l’intero processo di salvataggio temporaneo dei suoi dati. Questo in prima linea al fine di garantire la trasparenza. In questo modo, infatti, la persona può acquisire la certezza che i suoi supporti elettronici di dati non vengono utilizzati per altri scopi se non il salvataggio temporaneo dei dati. Non appena ultimato il processo, il supporto di dati va restituito senza indugio alla persona. Per tutta la durata del salvataggio temporaneo fino all’ulteriore valutazione (alla presenza della persona interessata) la SEM non è autorizzata a trattare i dati personali in questione.

Art. 10f Consultazione diretta e valutazione dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati

Se non è possibile o non è previsto un salvataggio temporaneo dei dati personali e/o l’impiego di una soluzione software per il rilevamento dei dati personali, il supporto di dati può essere valutato anche in occasione di un’interrogazione, direttamente con la persona interessata. Si pensi a un modello di cellulare un po’ datato oppure all’eventualità in cui difficoltà tecniche impediscano provvisoriamente il salvataggio temporaneo o l’impiego di un software. La procedura concreta si fonda sui processi testati nel quadro del progetto pilota svolto dalla SEM tra novembre 2017 e maggio 2018 in due centri federali d’asilo (Chiasso e Vallorbe)4. Ai richiedenti l’asilo era stato chiesto di consegnare a titolo volontario i loro supporti di dati ai fini dell’identificazione. Questa prassi ha consentito di reperire indicazioni riguardanti l’identità, l’origine e l’itinerario di viaggio. Si tratta di una procedura utilizzata ancor oggi in alcuni casi specifici laddove un richiedente l’asilo acconsenta volontariamente a una valutazione da parte della SEM dei dati personali presenti sul suo cellulare o su un altro supporto elettronico di dati.

La valutazione diretta di un supporto elettronico di dati presuppone imperativamente che la persona interessata sia presente. La LAsi non prevede il ritiro forzato di un supporto di dati. Sempre secondo la LAsi, i supporti di dati vengono presi in consegna soltanto per breve tempo (temporaneamente, cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g nLAsi) in vista del salvataggio temporaneo o dell’impiego di un software per la raccolta di dati personali. In caso di valutazione diretta, la persona in questione è previamente invitata a portare con sé i supporti elettronici di dati in occasione dell’interrogazione o dell’audizione. La valutazione è svolta sul posto con la persona interessata e alla presenza di altri partecipanti (rappresentante legale, interprete, ecc.).

4 Cfr. rapporto della SEM del 27 luglio 2018: Projet-pilote: Saisie et évaluation des supports de données électroniques avec consentement des requérants d’asile