Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/86: Modifica dell’ordinanza 3 sull’asilo e dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo) · 9 pagine

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Valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo – modifiche di ordinanze

Modifiche necessarie a livello di ordinanze

L’attuazione della modifica del 1° ottobre 2021 della LAsi richiede modifiche a livello esecutivo. Queste modifiche sono oggetto della presente procedura di consultazione.

2 Punti essenziali del progetto

Per attuare la modifica di legge precitata occorre stabilire nell’ordinanza 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3; RS 142.314) quali dati personali ottenuti grazie ai supporti elettronici di dati che entrano in linea di conto appartenenti a richiedenti l’asilo e a persone con decisione d’allontanamento passata in giudicato possono essere valutati dalla SEM. Occorre inoltre definire le unità o i collaboratori della SEM competenti per la valutazione nonché la procedura per la valutazione dei supporti di dati. Sono altresì necessari ulteriori adeguamenti per quanto riguarda il salvataggio temporaneo dei dati personali e l’impiego di soluzioni software per raccogliere i dati personali. Vanno poi integrate norme relative alle informazioni da fornire alle persone interessate e all’esame della proporzionalità. Infine, nell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281) occorre completare gli accertamenti dell’identità e della cittadinanza da parte della SEM per le persone nel settore dell’asilo oggetto di una decisione d’allontanamento passata in giudicato con l’aggiunta della valutazione di supporti elettronici di dati.

3 Commenti ai singoli articoli

3.1 Ordinanza 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali

Art. 10a Valutazione di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati

Occorre stabilire a livello esecutivo quali dati personali di richiedenti l’asilo e di persone oggetto di una decisione d’allontanamento passata in giudicato ottenuti grazie a supporti elettronici di dati possono essere valutati dalla SEM (art. 8a cpv. 10 nLAsi). La disposizione esecutiva proposta consente di valutare unicamente i dati riguardanti l’identità, la cittadinanza e l’itinerario di viaggio, che tuttavia non possono essere concretizzati in modo esauriente. A fronte delle ingenti quantità di dati, dei sistemi molto diversi tra loro e della tecnica in continuo sviluppo, una concretizzazione maggiore non sarebbe praticabile. Occorre pertanto elencare a titolo di esempio i dati che entrano in linea di conto per conseguire gli obiettivi della valutazione (ossia i dati personali riguardanti l’identità, la cittadinanza e l’itinerario di viaggio). Possono essere valutati unicamente i dati che servono ad accertare l’identità, la cittadinanza o l’itinerario di viaggio della persona interessata. La disposizione esecutiva elenca in modo non esaustivo, nella sua lettera a, i principali dati che possono contenere indicazioni sull’identità e/o la cittadinanza dell’interessato, risp. consentire deduzioni in tal senso e che, pertanto, possono essere valutati. Tra questi dati figurano, nello specifico, indirizzi, numeri telefonici, registrazioni di suoni e immagini nonché documenti quali i documenti d’identità o di viaggio forniti. La lettera b elenca i dati dai quali potrebbe essere dedotto l’itinerario di viaggio. Si tratta, nello specifico, di dati di sistemi di navigazione che si trovano sul supporto di dati e registrazioni di suoni e immagini nonché documenti, come documenti di viaggio recanti timbri che potrebbero fornire indicazioni sull’itinerario di viaggio.