Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/86: Modifica dell’ordinanza 3 sull’asilo e dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo) · 9 pagine
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Valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo – modifiche di ordinanze
3.2. Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri
Art. 3 cpv. 3
Nel capoverso 3 occorre rimandare alla possibilità di valutare i supporti di dati elettronici secondo l’articolo 47 capoverso 3 nLAsi nonché alle disposizioni corrispondenti dell’OAsi 3. Contrariamente alle misure previste dal diritto vigente di cui al capoverso 2, la valutazione di supporti di dati elettronici è ammessa solo ed esclusivamente in presenza di una decisione d’allontanamento passata in giudicato nel quadro di una procedura d’asilo.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione
La procedura di valutazione dei supporti elettronici di dati genererà per la SEM un onere supplementare sia a livello finanziario sia sull’effettivo del personale. Sebbene non sia prevista la valutazione sistematica dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo e dei già richiedenti l’asilo con decisione d’allontanamento passata in giudicato, ogni caso individuale per il quale si procede a una valutazione dei dati corrispondenti è abbastanza oneroso.
I nuovi compiti supplementari nel quadro della valutazione dei supporti di dati di richiedenti l’asilo e di persone oggetto di una decisione d’allontanamento passata in giudicato, come la lettura del supporto dati, il salvataggio temporaneo e la valutazione, saranno svolti verosimilmente da collaboratori dei CFA. Vista la celerità delle procedure d’asilo nei CFA e l’attuale elevato numero di domande si può presupporre che i nuovi compiti nel settore dell’identificazione necessiteranno di personale supplementare presso i CFA. La nuova procedura di valutazione richiede la presenza nei CFA dei collaboratori competenti, degli interessati e di altri partecipanti alla procedura. Occorrerà pertanto istituire per lo meno in ognuno dei sei CFA una possibilità di lettura/valutazione di supporti di dati di richiedenti l’asilo.
Sulla base della media di 20 000 domande d’asilo all’anno osservata da diversi anni a questa parte si può dare per acquisito che in futuro ogni CFA sarà chiamato a svolgere in media cinque procedure di valutazione per giorno lavorativo6. Si stima che ogni procedura di valutazione richiede tre ore lavorative, per cui si deve calcolare un onere supplementare quotidiano di 15 ore lavorative per ogni CFA. Occorreranno pertanto sei posti di lavoro a tempo pieno e sei posti di lavoro a tempo parziale supplementari. Al momento non è possibile valutare in che misura queste risorse di personale supplementari possano essere ottenute almeno in parte grazie a compensazioni interne, come preconizzato dal rapporto della CIP-N. La questione è oggetto del progetto di attuazione interno in atto alla SEM (v. sotto).
La Confederazione dovrà sostenere costi supplementari per l’acquisizione, l’installazione, il funzionamento e la manutenzione di nuovi componenti informatici. Per il momento non è possibile quantificare questi costi in modo dettagliato. In base a primi accertamenti della SEM presso diversi fornitori delle «soluzioni software» che entrano in linea di conto e in base a
6Questo valore medio si fonda su 20 000 domande d’asilo l’anno. Negli ultimi anni circa il 73 % dei richiedenti l’asilo in media non ha presentato documenti d’identità (14 600 persone). Per il 45 % di queste 14 600 persone si presume che sia possibile stabilire l’identità in altro modo, che non siano disponibili supporti di dati o che questi non possano essere valutati, che venga svolta una procedura Dublino o che l’interessato si opponga alla valutazione (per cui resterebbero 8030 persone). Ne risulta per ogni CFA (6) e per giorno lavorativo (5) un