Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/86: Modifica dell’ordinanza 3 sull’asilo e dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo) · 9 pagine
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Valutazione dei supporti elettronici di dati dei richiedenti l’asilo – modifiche di ordinanze
Art. 10b Diritti di accesso ai dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati
Questa disposizione esecutiva indica i collaboratori della SEM autorizzati a valutare i dati personali. L’autorizzazione a valutare i supporti di dati si fonda sugli obiettivi perseguiti e sui rispettivi compiti dei collaboratori competenti (accertamento dell’identità, della cittadinanza e dell’itinerario di viaggio nell’ambito della procedura d’asilo e dell’esecuzione). I collaboratori della SEM che svolgono compiti legati all’accertamento dell’identità e della cittadinanza dei richiedenti l’asilo sono attivi nell’ambito direzionale Immigrazione e integrazione. I collaboratori della SEM competenti per l’espletamento delle procedure d’asilo operano nell’ambito direzionale Asilo. Infine, i collaboratori della SEM che svolgono compiti nel quadro del sostegno ai Cantoni nell’eseguire gli allontanamenti nel settore dell’asilo sono attivi in seno all’ambito direzionale Affari internazionali. I processi esatti, in particolare per quanto riguarda la collaborazione con le unità interessate in seno alla SEM, sono attualmente in fase di elaborazione nel quadro di un progetto globale della SEM per l’attuazione della valutazione dei supporti di dati dei richiedenti l’asilo. In un secondo tempo saranno disciplinati a livello di istruzioni.
Art. 10c Esame della proporzionalità
In virtù del proprio obbligo di collaborare nel quadro della procedura d’asilo e d’allontanamento, il richiedente l’asilo deve consegnare temporaneamente alla SEM i supporti elettronici di dati in suo possesso, qualora non sia possibile accertare la sua identità, cittadinanza o il suo itinerario di viaggio in virtù di un documento d’identità oppure in altro modo (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g nLAsi). Pertanto la SEM può chiedere all’interessato di consegnarle supporti elettronici di dati unicamente se nel quadro dei necessari accertamenti giunge alla conclusione che non è possibile accertare in altro modo la sua identità, la sua cittadinanza o il suo itinerario di viaggio. Il principio dell’esame della proporzionalità nel caso individuale è codificato espressamente nella legge sull’asilo. Secondo la disposizione afferente della legge sull’asilo, per ogni singolo caso la SEM analizza preventivamente la necessità e la proporzionalità dell’eventuale valutazione dei supporti di dati dei richiedenti l’asilo (cfr. art. 8a cpv. 4 nLAsi).
Nel rapporto esplicativo della CIP-N sulle modifiche di legge viene precisato, a questo riguardo, che «in virtù del principio di proporzionalità, occorre procedere “in altro modo” all’accertamento dell’identità ogni volta che un’altra misura permetta di desumere in modo chiaro l’identità, ma comporta un onere inferiore rispetto alla valutazione dei dati elettronici. Tale è il caso, nello specifico, in presenza di indicazioni esatte dell’interessato oppure di altri documenti, quali l’atto di nascita o la patente di guida, dai quali si desuma in modo chiaro l’identità dell’interessato»3. Queste concretizzazioni devono ora essere definite a livello esecutivo (cfr. cpv. 1). Per le misure possibili si rimanda all’articolo 26 capoversi 2 e 3 LAsi. Nel quadro di queste disposizioni la SEM può, per esempio, effettuare accertamenti specifici riguardanti l’identità, esaminare documenti o svolgere interrogatori mirati sull’identità o l’itinerario di viaggio. In ogni caso individuale occorre verificare se sia opportuno applicare misure e, se sì, quali. Non è pertanto possibile stabilire una norma generale a livello di ordinanza. La SEM redigerà una pertinente istruzione (cfr. cpv. 2). Solo una volta portata a termine l’analisi della proporzionalità, la competente sezione procedurale della SEM deciderà se sia utile, indicato e, quindi, proporzionale procedere alla valutazione di uno o più supporti di dati. Questa decisione può intervenire anche in un secondo tempo, per esempio nel quadro di un’audizione successiva sui motivi dell’asilo (cfr. art. 8a cpv. 1 nLAsi). L’istruzione precitata dovrà disciplinare anche l’entità della valutazione dei dati personali (cfr. anche cpv. 2). Questo vale nello specifico per i dati salvati su più di un supporto elettronico di dati. Inserendo una tale norma a livello di istruzioni ci si propone di
3 FF 2020 8129