Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/88: Modifica dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni in programmi di preparazione alla formazione professionale di base) · 9 pagine
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Il progetto di revisione attuale continua a basarsi sul principio che le aziende che svolgono lavori pericolosi devono disporre di un’autorizzazione per formare apprendisti per poter impiegare giovani anche al di fuori della formazione professionale di base. Devono tuttavia essere possibili eccezioni nel singolo caso, autorizzate dall’ispettorato cantonale del lavoro.
3 Commento ai singoli articoli
Per garantire una migliore leggibilità il contenuto dell’attuale articolo 4 è stato suddiviso negli articoli 4 e 4a. Dal punto di vista materiale non è cambiato nulla riguardo ai principi e ai lavori pericolosi nell’ambito della formazione professionale di base. La nuova questione delle formazioni transitorie è stata inserita nel nuovo articolo 4b.
3.1 Articolo 4 OLL 5: Principi (attuali cpv. 1, 1bis, 2 e 3 dell’art. 4)
Per motivi di chiarezza l’articolo 4 elenca ora solo i principi relativi ai lavori pericolosi (in particolare il divieto e la definizione). Anche i giovani già in possesso di un certificato federale di formazione pratica o di un attestato federale di capacità sono contemplati in questo articolo, in quanto sono completamente esenti dal divieto di svolgere lavori pericolosi e non beneficiano di alcuna disposizione speciale. Il contenuto dei capoversi 1, 2, 3 e 4 è stato ripreso senza modifiche dalle attuali disposizioni.
3.1.1 Capoverso 2 - Versione italiana
Si tratta di una modifica puramente linguistica: dato che la nozione di «Ausbildung» è già tradotta con «formazione», nel testo italiano viene stralciato il termine «l’educazione». Questa modifica è già stata introdotta nell’allegato 2 ai piani di formazione.
3.2 Nuovo articolo 4a OLL 5: Lavori pericolosi nell’ambito della formazione
professionale di base (attuali cpv. 4-6 dell’art, 4)
L’articolo 4a disciplina lo svolgimento di lavori pericolosi nell’ambito della formazione professionale di base. Dal punto di vista materiale non è cambiato nulla rispetto agli attuali capoversi 4-6 dell’articolo 4. La disposizione precisa in particolare che le deroghe al divieto di cui all’articolo 4 devono essere necessarie al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità. L’aggiunta della nozione di «frequentazione» («Besuch» o «pour suivre des») concerne solo il tedesco e il francese. L’articolo disciplina inoltre la procedura per stabilire le deroghe e i provvedimenti nei piani di formazione.
3.2.1 Capoverso 2
Ora si stabilisce in maniera esplicita che i giovani possono essere impiegati solo per i lavori pericolosi per i quali è prevista una deroga ai sensi del capoverso 1. La condizione di un un’autorizzazione per formare apprendisti è già prevista all’articolo 4 capoverso 5.
3.2.2 Capoverso 3
Come già previsto dall’articolo 4 capoverso 6 in vigore, le autorizzazioni della SECO per l’impiego di giovani per lavori pericolosi devono rimanere un’eccezione. Ciò è reso più chiaro sostituendo la nozione «nei singoli casi (permessi individuali)» con la menzione che le autorizzazioni eccezionali possono essere accordate su richiesta. Per motivi di chiarezza si specifica inoltre che si tratta di autorizzazioni per lo svolgimento