Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/88: Modifica dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni in programmi di preparazione alla formazione professionale di base) · 9 pagine
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3.5 Articolo 22a OLL 5
Le oml competenti hanno nel frattempo definito e fatto approvare dalla SEFRI le misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ai sensi del nuovo articolo 4a capoverso 1 OLL 5. Inoltre, le autorizzazioni per formare apprendisti già rilasciate sono state riesaminate dagli uffici cantonali della formazione professionale. Nelle formazioni professionali di base che, nell’allegato ai loro piani di formazione, non prevedono misure di accompagnamento è vietato l’impiego di giovani ai sensi del nuovo articolo 4a capoverso 1 OLL 5. Anche le aziende che non dispongono di un’autorizzazione per formare apprendisti aggiornata non possono più impiegare giovani ai sensi del nuovo articolo 4a capoverso 1 OLL 5 nella rispettiva formazione professionale di base. Tutti i giovani che avevano già iniziato la formazione professionale di base nel giugno 2014 l’hanno nel frattempo completata o hanno raggiunto la maggiore età. L’eccezione di cui al capoverso 3 è quindi superflua.
Queste disposizioni transitorie della modifica del 25 giugno 2014 diventano quindi obsolete e devono essere abrogate.
4 Ripercussioni della revisione
4.1 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
Gli ispettorati cantonali del lavoro controllano le aziende per quanto riguarda le misure di sicurezza generali e specifiche del ramo conformemente alla LL e alla legge federale del 20 marzo 198113 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Agli uffici cantonali della formazione professionale competono la vigilanza sui tirocini nonché il rilascio e il controllo delle autorizzazioni per formare apprendisti secondo la LFPr. Il controllo sistematico delle misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute è una parte importante della procedura di rilascio delle suddette autorizzazioni.
L’allegato 2 ai piani di formazione stabilisce che i lavori pericolosi possono essere svolti nell’ambito di una formazione professionale di base solo se sono soddisfatte determinate condizioni. L’esecuzione in questi casi è ben disciplinata: l’Ispettorato federale del lavoro esamina l’allegato 2 ai piani di formazione prima dell’approvazione e in occasione dei riesami quinquennali, mentre la vigilanza spetta agli ispettorati cantonali del lavoro nell’ambito dei loro compiti di verifica della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro.
Le nuove disposizioni sono implementate nell’ambito di questa esecuzione ordinaria. Solo la possibilità di accordare deroghe nei singoli casi (nuovo art. 4b cpv. 2 OLL 5) può eventualmente comportare un onere supplementare per gli ispettorati cantonali del lavoro. Tuttavia, poiché tali autorizzazioni dovrebbero essere concesse solo in via eccezionale, questo carico di lavoro aggiuntivo è limitato e dovrebbe essere coperto dalle risorse esistenti. Non sono necessari sussidi né personale supplementare. Le modifiche previste non hanno pertanto ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.
13 RS 832.20