Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/88: Modifica dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni in programmi di preparazione alla formazione professionale di base) · 9 pagine
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4.2 Ripercussioni per i gruppi di interesse coinvolti Dimensione del gruppo di lavoratori coinvolto
Secondo il Barometro della transizione 202114 il 9 per cento (ca. 7800) dei giovani tra i 14 e i 16 anni che hanno concluso la scuola dell’obbligo nell’estate 2021 ha scelto una formazione transitoria cantonale. Quasi la metà di loro si è avvalsa di un’offerta di carattere puramente scolastico (49 %). Secondo il Barometro della transizione 202215 il 13 per cento dei giovani tra i 14 e i 16 anni (ca. 10 054) ha preso in considerazione una formazione transitoria nel 2022. Più della metà non si è tuttavia ancora iscritta per una simile formazione.
La revisione prevista riguarda i giovani di età superiore ai 15 anni che svolgono lavori pericolosi in un’azienda che rientra nel campo di applicazione della legge sul lavoro almeno per quanto riguarda l’età minima. Se si prende in considerazione il 9 per cento che ogni anno sceglie una formazione transitoria, è contemplato dalle nuove disposizioni al massimo il 4,5 per cento dei giovani. L’importanza economica globale è quindi modesta.
Dato che le aziende interessate devono in linea di principio disporre di un’autorizzazione per formare apprendisti e che l’autorizzazione è concessa solo in singoli casi accuratamente esaminati, anche i rischi di questa revisione sono limitati.
Alcuni fornitori di offerte di preparazione alla formazione professionale di base e d’integrazione nel mondo del lavoro non potranno o non vorranno richiedere un’autorizzazione per formare apprendisti. Per vari motivi, inoltre, l’autorizzazione eccezionale da parte dell’ispettorato cantonale del lavoro competente non potrà sempre essere accordata. Vi è quindi il rischio che alcuni fornitori non saranno più partner di simili offerte.
5 Aspetti giuridici
La revisione dell’OLL 5 si basa sull’articolo 29 capoverso 3 LL, secondo cui per proteggere la vita e la salute dei giovani la loro occupazione in determinati lavori può essere vietata o subordinata a condizioni speciali. Conformemente all’articolo 40 LL, l’emanazione di simili disposizioni esecutive spetta al Consiglio federale. Le modifiche previste rientrano in questo quadro giuridico, in base al quale possono essere previste in un’ordinanza deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi per i giovani.
5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’età minima di 15 anni applicabile in Svizzera e il fatto che i lavori pericolosi sotto i 18 anni siano possibili solo nell’ambito di programmi di formazione significa che le prescrizioni dell’OIL (Convenzioni n. 138 e 182) sono rispettate.
14 Barometro della transizione 2021 (agosto) | Cockpit gfs.bern AG (gfsbern.ch)
15 Barometro della transizione 2022 | Cockpit gfs.bern AG (gfsbern.ch)