Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/88: Modifica dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni in programmi di preparazione alla formazione professionale di base) · 9 pagine
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Lettera a
Il provvedimento d’integrazione professionale o l’offerta di preparazione alla formazione professionale di base deve sottostare alla sorveglianza di un’autorità secondo le prescrizioni cantonali o federali.
Lettera b
Per consentire ai giovani di età superiore ai 15 anni di svolgere lavori pericolosi nell’ambito della formazione professionale, come previsto dall’articolo 4a capoverso 1 la SEFRI, d’intesa con la SECO, prevede, nelle ordinanze in materia formazione, deroghe se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità (cosiddetti corsi interaziendali).
Anche le attività pericolose che i giovani svolgono nell’ambito delle «formazioni transitorie» devono rientrare in questa categoria di attività.
Lettera c
L’azienda deve disporre di un’autorizzazione per formare apprendisti secondo l’articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 20029 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr). Conformemente al nuovo articolo 4a capoverso 2 (attuale art. 4 cpv. 5), prima che l’autorizzazione sia rilasciata deve essere consultato l’ispettorato cantonale del lavoro.
Conformemente al nuovo articolo 4a capoverso 2 (attuale art. 4 cpv. 5), l’impiego di giovani per lavori pericolosi, necessari al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità (cosiddetti corsi interaziendali), dev’essere parte integrante dell’autorizzazione per formare apprendisti. Le aziende che dispongono dell’autorizzazione e possono quindi formare apprendisti soddisfano le condizioni per la trasmissione dei contenuti della formazione pratica e altre condizioni previste nella rispettiva ordinanza in materia di formazione. Tra le condizioni rientrano la necessaria infrastruttura (ad es. posto di lavoro predisposto per l’apprendista, dispositivo di protezione individuale, ecc.), la definizione dei lavori da eseguire e le qualifiche dei formatori. Nel quadro della procedura per il rilascio dell’autorizzazione vengono considerati anche aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute.
Si può presumere che le aziende con un’autorizzazione per formare apprendisti siano già sensibilizzate alla particolare responsabilità da assumere nei confronti dei giovani. Per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei giovani è inoltre essenziale che l’azienda soddisfi le condizioni per la trasmissione dei contenuti della formazione pratica e altre condizioni contenute negli atti normativi sulla formazione (ordinanza in materia di formazione e piano di formazione).
Lettera d
L’articolo 4a capoverso 1 (attuale art. 4 cpv. 4) stabilisce che le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) devono definire, nell’allegato ai piani di formazione, misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. A tal fine devono consultare preventivamente uno specialista della sicurezza sul lavoro (cfr. ordinanza del 25 novembre 199610 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro). Le misure necessarie sono specifiche per i giovani e completano le misure