Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/88: Modifica dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni in programmi di preparazione alla formazione professionale di base) · 9 pagine
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Conformemente all’articolo 4 capoverso 3 OLL 5, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce quali lavori, in base all’esperienza e allo stato della tecnica, sono da considerare pericolosi (si veda l’ordinanza del DEFR del 12 gennaio 20227 sui lavori pericolosi per i giovani). A causa della scarsa esperienza o formazione, i giovani non hanno una consapevolezza dei pericoli e una capacità di proteggersi pari a quelle degli adulti.
3.3.2 Capoverso 1 – Principio dell’autorizzazione per formare apprendisti
I lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni dovrebbero in linea di principio essere possibili al di fuori della formazione professionale di base solo se l’attività si svolge nell’ambito di un provvedimento federale o cantonale d’integrazione professionale o nell’ambito di un’offerta di preparazione alla formazione professionale di base conformemente all’articolo 12 LFPr. Per i giovani di età inferiore ai 15 anni i lavori pericolosi rimangono vietati.
Sono provvedimenti federali o cantonali d’integrazione professionale ad esempio i semestri di motivazione (SEMO) proposti dall’assicurazione contro la disoccupazione e rivolti ai giovani disoccupati che non possono iniziare una formazione certificata di livello secondario II. A ciò si aggiungono le offerte di integrazione dell’assistenza sociale o i provvedimenti dell’assicurazione invalidità (come i provvedimenti d’intervento tempestivo secondo l’art. 7d della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [LAI], i provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale secondo l’art. 14a LAI e i provvedimenti professionali secondo gli art. 15
– 18d LAI) nonché le offerte di preparazione alla formazione per i giovani migranti (ad es. pretirocini d’integrazione). Sono considerate offerte di preparazione alla formazione professionale di base inoltre le offerte cantonali orientate alla pratica e al mondo del lavoro proposte a conclusione della scuola dell’obbligo e che ne integrano il programma in funzione delle esigenze della formazione professionale di base (cfr. art. 7 dell’ordinanza del 19 novembre 20038 sulla formazione professionale [OFPr] in combinato disposto con l’art. 12 LFPr).
Per altre attività al di fuori della formazione professionale di base (ad es. stage d’orientamento) che rientrano nel campo di applicazione della legge sul lavoro i lavori pericolosi sono e rimangono vietati per i giovani di età inferiore ai 18 anni. Non vi è dubbio che gli stage d’orientamento sono uno strumento adeguato e apprezzato da tutti per sondare concretamente la motivazione e l’interesse di un giovane e sapere se è adatto a lavorare in una determinata azienda. Allo stesso tempo non vi sono ragioni sufficienti per far svolgere a un giovane lavori pericolosi in un periodo di tempo così breve. È sufficiente che quest’ultimo possa svolgere personalmente attività non pericolose e assistere a lavori pericolosi. Grazie al nuovo articolo 4b emerge più chiaramente che i lavori pericolosi continuano a non essere ammessi per i giovani.
Affinché i giovani possano svolgere lavori pericolosi nelle «formazioni transitorie» conformemente al progetto del capoverso 1, oltre al fatto che l’attività deve svolgersi nell’ambito di un provvedimento federale o cantonale d’integrazione professionale o nell’ambito di un’offerta di preparazione alla formazione professionale di base, devono essere rispettati cumulativamente i seguenti criteri per la protezione dei giovani.