Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
pubblicazione riduce il rischio che lo sfruttamento di informazioni privilegiate produca una distorsione dei segnali di prezzo.
Il mercato dell’energia all’ingrosso invia segnali di prezzo che possono essere significativi per le decisioni degli operatori di mercato. È il caso, ad esempio, di decisioni a breve termine sull’offerta di elettricità da parte dei produttori o sulla domanda da parte dei consumatori. I segnali di prezzo costituiscono una base importante anche per le decisioni riguardanti investimenti a lungo termine (p. es. in centrali elettriche, impianti di consumo e reti). Per fornire una base adeguata per il processo decisionale, questi segnali devono palesarsi in un contesto di concorrenza equa e trasparente.
La LVTE, come il regolamento REMIT per l’UE, produce un quadro importante per l’identificazione e il perseguimento degli abusi di mercato in Svizzera. Si rafforza in questo modo la fiducia dei clienti, dell’industria e degli altri operatori nel fatto che i prezzi dell’energia sono aperti, equi e competitivi: è questa la base per un funzionamento efficace del mercato dell’energia.
Sono interessati tutti gli operatori che negoziano contratti di commercio all’ingrosso di gas o di elettricità con erogazione in Svizzera. La LVTE li obbliga a comunicare alla ElCom informazioni sulle loro attività di negoziazione in sedi organizzate e anche al di fuori delle stesse.
3.2 Ripercussioni per i diversi attori
Le nuove norme riguardano da un lato le imprese attive nel commercio all’ingrosso di energia elettrica o di gas, compresa la società nazionale di rete e i gestori della rete di trasporto del gas, nonché i consumatori finali di grandissima entità.
Per le imprese elettriche già interessate dal regolamento REMIT (i cosiddetti operatori di mercato UE), queste disposizioni introducono la trasmissione alla ElCom di dati sulle transazioni e informazioni privilegiate nonché un obbligo di registrazione (trasferimento nella legge dell’art. 26a OAEl). Il relativo aumento dell’onere amministrativo sarà limitato, poiché i sistemi informatici per adempiere gli obblighi di trasmissione dei dati imposti dal diritto dell’UE e dall’OAEl sono già in funzione e richiederebbero eventualmente una modifica per rispondere anche alle esigenze della ElCom.
Per le imprese elettriche non interessate dal regolamento REMIT (si tratta principalmente di quelle che operano esclusivamente sul mercato svizzero dell’energia all’ingrosso), vi sarà un onere amministrativo aggiuntivo legato segnatamente all’obbligo di trasmettere alla ElCom dati sulle loro transazioni e informazioni privilegiate. Il numero delle persone interessate dagli obblighi di trasmissione dipende anche dall’eventuale determinazione di deroghe per le notifiche relative a transazioni (art. 5 cpv. 3). Il diritto dell’UE prevede, ad esempio, deroghe per i contratti per la fornitura fisica dell’energia elettrica prodotta da un’unica unità di produzione con una capacità pari o inferiore a 10 MW o da diverse unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 10 MW.