Progetto
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 51Fedlex · Progetto
Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»
2La verifica della classificazione e dell’etichettatura del concime giusta l’articolo 25 capoverso 1 lettera h non avviene nell’ambito della procedura di autorizzazione, bensì nel quadro della verifica del controllo autonomo conformemente all’articolo 81 OP-Chim23.
Art. 28 Rinnovo dell'autorizzazione
1Su domanda, un'autorizzazione è rinnovata per dieci anni. La domanda dev'essere presentata all'UFAG e registrata nel registro dei prodotti al più tardi sei mesi prima dello scadere della validità.
2L'UFAG procede a un nuovo esame del concime secondo le prescrizioni legali vigenti. I mezzi di prova e la documentazione forniti al momento della valutazione precedente, che sono ancora validi e disponibili, possono essere riutilizzati.
Sezione 6 Registrazione della fornitura e dell'utilizzazione dei concimi
Art. 29 Obbligo di notifica delle forniture di concime
1Chi cede o trasferisce concimi contenenti azoto e fosforo ad aziende, a gestori o ad altri acquirenti, deve notificare ogni cessione o trasferimento indicando la quantità di concime e i quantitativi di sostanze nutritive in esso contenute ai sensi dell’OSIAgr24.
2Le quantità inferiori a 105 chilogrammi di azoto e a 15 chilogrammi di fosforo per anno civile non devono essere notificate se il gestore non è assoggettato all’obbligo di fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate giusta l'articolo 11 dell’ordinanza del 23 ottobre 201325 sui pagamenti diretti (OPD).
3I detentori di impianti di compostaggio o di fermentazione che lavorano più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile (biodegradabile) all’anno, che cedono concimi aziendali o concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono notificare nel sistema d'informazione le materie prime destinate al compostaggio o alla fermentazione.
Art. 30 Altre condizioni per la fornitura di concimi aziendali e concimi
ottenuti dal riciclaggio
1I detentori di impianti di compostaggio o di fermentazione che lavorano più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile all’anno sono autorizzati a fornire concimi a un acquirente che non li utilizza su terreni in proprietà o in affitto soltanto se questi dimostra di possedere le conoscenze necessarie per il loro spandimento.
23RS 813.11
24 RS 919.117.71
25 RS 910.13