Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
Allegato 3
L'allegato 3 comprende le prescrizioni generali di etichettatura e quelle specifiche per le PFC. Onde ridurre al minimo gli ostacoli tecnici al commercio, laddove possibile, è stato ripreso il contenuto delle prescrizioni generali di etichettatura ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.
Numero 1 Prescrizioni generali di etichettatura
Le prescrizioni generali di etichettatura per tutti i concimi sono elencate al numero 1.
Le seguenti indicazioni devono figurare su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate, o in caso di fornitura sfusa sui documenti di accompagnamento (cpv. 1):
- la denominazione della o delle PFC (lett. a e b);
- il quantitativo espresso in massa o in volume (lett. c);
- le istruzioni per l’uso previsto, compresi le dosi, il periodo e la frequenza di applicazione nonché le colture bersaglio (lett. d). Si rinuncia alle istruzioni di cui alla lettera c nel caso di concimi destinati a utilizzatori professionali (agricoltura od orticoltura), se i PRIC includono raccomandazioni di concimazione specifiche (lett. e);
- per i prodotti contenenti un determinato polimero, ad eccezione dei polimeri nutrienti come ad esempio una sostanza di rivestimento, occorre indicare il periodo di funzionalità (lett. f), che non può essere più lungo del periodo che intercorre tra due applicazioni ai sensi della lettera d;
- le condizioni di stoccaggio (lett. g);
- informazioni rilevanti sulle misure raccomandate per gestire i rischi per la salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente (lett. h);
- un elenco di tutte le materie prime che rappresentano oltre il 5 per cento del peso o del volume del prodotto o, nel caso di prodotti in forma liquida, in ordine decrescente di sostanza secca, comprese le denominazioni delle CMC (lett. i).
Tutte le indicazioni relative all'etichettatura non devono fuorviare l'utilizzatore e devono riferirsi a fattori verificabili (cpv. 2 lett. a e b). Indicazioni quali «sostenibile» o «rispettoso dell'ambiente» devono fare riferimento ai principi del diritto, a linee guida o standard (lett. c). Non devono essere riportate dichiarazioni che indicano che il concime impedisce o tratta le malattie delle piante o protegge le piante dai parassiti (lett. d).
Non sono consentite indicazioni di carattere generale come «concime enzimi» o «contiene microelementi», occorre indicare il tenore delle materie costituenti rilevanti per il prodotto (cpv. 3).
I tenori delle sostanze nutritive possono essere espressi in forma elementare o nella forma ossidata. Nel secondo caso si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato 1 numero 2 capoverso 6 (cpv. 4).
Nel caso in cui il tenore di cloro (rilevato tramite cloruro) è inferiore a 30 g/kg di sostanza secca può essere utilizzata l'espressione «a basso tenore di cloruro» o un'espressione simile (cpv. 5).
Nell'attuale diritto sui concimi nel caso di concimi costituiti da materie prime organiche, la sostanza organica (SO) è definita come solido volatile. Questo valore va espresso in riferimento al carbonio organico oppure si indica la sostanza organica, applicando il seguente fattore di conversione: Corg = sostanza organica x 0,56 (cpv. 6).
Un substrato di coltivazione composto esclusivamente da elementi minerali o contenente un polimero (cfr. all. II parte II CMC 9 paragrafo 1 lett. c) deve recare l'istruzione di non utilizzare il prodotto a contatto con il suolo. Occorre inoltre provvedere a uno smaltimento corretto del prodotto dopo la fine d'uso (cpv. 7).
L'etichetta dei concimi contenenti cacao deve riportare l'indicazione «Tossico per cani e gatti» (cpv. 8).