Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 201Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sull’allevamento di animali
L’UFAG può demandare la gestione delle banche genetiche a un’organizzazione di allevamento o a una stazione d’inseminazione se questa garantisce una vasta diversità genetica nel deposito di materiale criogenico di una razza svizzera (cpv. 3). Pertanto deve essere depositato materiale criogenico del maggior numero possibile di donatori di una razza non imparentati tra loro.
La stazione di inseminazione che gestisce il deposito a lungo termine del materiale criogenico deve essere autorizzata come stazione che adempie le Direttive tecniche del 12 marzo 2012 dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) concernenti i requisiti sanitari nella produzione, nel deposito, nella fornitura e nella cessione di sperma di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina (disponibile solo in francese e in tedesco) e le Direttive tecniche dell’8 settembre 2008 concernenti le stazioni di inseminazione dei cavalli (disponibile solo in francese e in tedesco)2.
Gli obblighi e le mansioni del mandatario, l’importo dell’indennizzo e i dettagli del deposito a lungo termine, compresa in particolare la quantità del materiale criogenico depositato, sono disciplinati in un contratto stipulato tra l’UFAG e l’organizzazione di allevamento o la stazione di inseminazione in questione (cpv. 4).
Il gestore della banca genetica deve concedere in qualsiasi momento all’UFAG l’accesso a tutte le informazioni sul pool genetico nazionale (cpv. 5 lett. a). Inoltre il pool genetico nazionale va documentato costantemente nel software per la documentazione della banca genetica (cpv. 5 lett. b). L’attuale software si chiama «CryoWEB». In esso vanno registrati i dati di contatto almeno dell’organizzazione o della persona che può fornire maggiori informazioni sul donatore o sul materiale criogenico depositato. Inoltre, occorre indicare esattamente l’identificazione completa degli animali con la rispettiva ascendenza, il genere e la quantità di materiale criogenico, i verbali di produzione nonché i luoghi di deposito e di distribuzione.
Art. 23bterUso di materiale criogenico depositato in banche genetiche nazionali
A differenza delle risorse fitogenetiche, l’uso regolare delle risorse zoogenetiche non è previsto. Di norma il materiale criogenico depositato nel pool genetico nazionale non può essere usato (cpv. 1). Può essere prelevato con l’unico scopo di conservare una razza svizzera, se si garantisce che di norma sia presente nella banca genetica una rimanenza di almeno il 50 per cento del materiale criogenico del donatore e nei seguenti casi: per lo svolgimento di esami scientifico-genetici nonché in caso di perdita della maggior parte della diversità genetica di una razza svizzera (cpv. 2).
Solo un’organizzazione di allevamento riconosciuta di una razza svizzera può presentare una domanda per un uso eccezionale di materiale criogenico della razza svizzera interessata. Come descritto all’articolo 23bbis, le organizzazioni di allevamento sono riconosciute per la gestione delle loro razze. Tali organizzazioni dispongono delle conoscenze e dei dati necessari per selezionare il materiale criogenico dei donatori adatti per la conservazione della razza in questione.
La domanda va presentata all’UFAG corredata del rispettivo programma (cpv. 3). Questo viene esaminato dall’UFAG. Dopo l’approvazione del programma, l’UFAG conclude un contratto con l’organizzazione di allevamento riconosciuta che ha presentato la domanda di uso (cpv. 4). Nel contratto sono definiti i dettagli di tale programma, in particolare lo scopo, la portata e la durata dell’uso del materiale criogenico.
Se si stipula un contratto in virtù del capoverso 4, la stazione di inseminazione che deposita il materiale criogenico deve cederlo per uso all’organizzazione di allevamento in questione (cpv. 5). Il materiale criogenico deve essere messo a disposizione dell’organizzazione di allevamento gratuitamente. Nei casi specificati, l’obbligo della stazione di inseminazione di mettere a disposizione delle organizzazioni di allevamento il materiale criogenico è giustificato poiché rappresenta una misura proporzionata per garantire l’interesse pubblico alla conservazione delle razze indigene. La Confederazione mediante la presente modifica dell’ordinanza sull’allevamento di animali in futuro finanzierà completamente il deposito a lungo termine di materiale criogenico con indennità. Pertanto un’ulteriore remunerazione per la messa a disposizione del materiale criogenico non è prevista perché il materiale criogenico va ceduto gratuitamente.
2 www.blv.admin.ch→Animali→ Basi legali ed esecutive→ Mezzi ausiliari e basi esecutive →Direttive tecniche