Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali
- La realizzazione di progetti di conservazione per le razze autoctone è di fondamentale importanza per l’adempimento degli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale. L’interesse della Confederazione verso la realizzazione dei relativi progetti, oltre a quello primario dei richiedenti, è quindi notevole e giustifica un maggiore aiuto finanziario. Le organizzazioni e le imprese dispongono delle conoscenze necessarie per la realizzazione e la gestione di progetti e misure. Il fatto che queste organizzazioni e imprese nonché l’intera filiera zootecnica abbiano i loro propri interessi verso i risultati che scaturiscono da tali progetti, può essere il motivo per cui l’aiuto finanziario ammonta all’80 per cento (e non al 100 %).
b) Conformemente all’articolo 7 lettera c LSu, il beneficiario deve fornire una propria prestazione
commisurata alla sua capacità economica.
La redditività delle organizzazioni di allevamento preposte alla conservazione è bassa. Di conseguenza non può essere ragionevolmente pretesa una quota di autofinanziamento di almeno il 50 per cento per i progetti in questione. Ci sarebbe il pericolo che importanti progetti in futuro non vengano più realizzati, in quanto non più sopportabili dal profilo finanziario per le organizzazioni e questo potrebbe ripercuotersi sull’impegno assunto dalla Svizzera per la conservazione delle razze autoctone.
Art. 23bbisGestione di banche genetiche nazionali
La crioconservazione di materiale genetico, oltre ai progetti di conservazione sostenuti e ai contributi per la conservazione di razze svizzere (conservazione in situ), rappresenta l’ulteriore pilastro della conservazione delle razze svizzere ed è considerata una ferrea riserva di patrimonio genetico (conservazione ex situ). Conformemente all’OAlle vigente, la Confederazione può versare contributi a organizzazioni di allevamento riconosciute, a organizzazioni riconosciute e a imprese private nel settore dell’allevamento per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico). Attualmente esistono pool genetici nazionali per le specie bovina, suina, caprina ed equina gestiti su base contrattuale dalle organizzazioni e dalle imprese interessate.
Il deposito a lungo termine di materiale criogenico di razze indigene è necessario per adempiere gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale. L’interesse della Confederazione alla gestione di banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di materiale criogenico di razze svizzere è quindi elevato. Le organizzazioni di allevamento e le stazioni di inseminazione dispongono delle conoscenze e delle infrastrutture necessarie per la gestione di banche genetiche.
In analogia all’articolo 3 dell’ordinanza del 28 ottobre 2015 concernente la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (ORFGAA; RS 916.181), nel nuovo articolo 23bbissi definisce la gestione di banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di materiale criogenico di razze svizzere (cfr. lett. c ai punti 8.1 e 8.2). Della gestione può occuparsi l’UFAG o una stazione di inseminazione secondo l’articolo 2 lettera h OAlle nonché un’organizzazione di allevamento di razze svizzere riconosciuta (cpv. 1 e 2). Quest’ultima deve tuttavia affidare la gestione della banca genetica a una stazione di inseminazione.
Le stazioni di inseminazione, ovvero le stazioni autorizzate dal veterinario cantonale a prelevare lo sperma per l’inseminazione artificiale (cfr. art. 2 lett. h OAlle), adempiono i requisiti per il deposito a lungo termine dello sperma e dispongono delle relative infrastrutture. Le organizzazioni di allevamento sono riconosciute per la gestione delle loro razze, compresa l’esecuzione dei rispettivi programmi zootecnici, la tenuta del libro genealogico, lo svolgimento di esami funzionali nonché l’esecuzione di stime dei valori genetici o di valutazioni genetiche. Le organizzazioni di allevamento riconosciute dispongono quindi delle conoscenze e dei dati appropriati per determinare i donatori di materiale criogenico adatti per la razza in questione. Le organizzazioni riconosciute possono svolgere progetti per la conservazione di razze svizzere, ma non sono riconosciute dall’UFAG per la gestione di razze.
Per tale motivo, contrariamente all’articolo 23 capoverso 3 di cui è proposta l’abrogazione, le organizzazioni di allevamento riconosciute non possono (più) essere indicate come gestori di banche genetiche nazionali.