Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 203Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sull’allevamento di animali

Il capoverso 2 è integrato di conseguenza. Il capoverso 4 resta invariato. Anche in futuro i contributi di cui all’articolo 23c capoversi 2 e 3 saranno ridotti per tutte le specie della stessa percentuale, se il contributo massimo di 4 milioni di franchi non dovesse essere sufficiente.

In analogia all’articolo 23b capoverso 2, al capoverso 5 si stabilisce che per i contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate», in aggiunta al contributo massimo annuo di 4 milioni di franchi, possono essere impiegati i fondi non esauriti e quindi rimanenti in relazione ai progetti di conservazione e alle banche genetiche nazionali.

Il contributo per regina e per regina fucaiola comprende un sostegno finanziario a garanzia della purezza della razza della relativa regina o regina fucaiola (nuovo cpv. 6). In quest’ambito rientrano misure quali l’analisi del DNA, l’inseminazione strumentale (IS) e la fecondazione della linea. Il sostegno finanziario indennizza le condizioni di cui all’articolo 23e capoverso 1 lettera d o e numero 3, secondo le quali la regina e la discendente in vita devono avere una percentuale di sangue di almeno l’87,5 per cento, garantita mediante analisi del DNA o un certificato di ascendenza. Con la fecondazione certa mediante IS con sperma di fuchi riconducibile a una sola regina fucaiola, non è necessaria un’analisi del DNA della regina. In questo caso, come prova della purezza della razza deve essere presentato il rispettivo certificato di ascendenza. In caso di fecondazione del pool (fecondazione con regine fucaiole che non hanno una madre in comune), la regina fecondata deve essere necessariamente tipizzata per indentificare almeno la nonna in comune e, ancor meglio, anche la regina fucaiola dalla quale proviene lo sperma dei fuchi. A tal fine vanno tipizzate anche le nonne o le regine fucaiole che entrano in considerazione. In questo caso un certificato di ascendenza non è sufficiente.

Questo sostegno finanziario supplementare per la specie ape mellifera rispetto alle altre specie aventi diritto ai contributi è motivato dal fatto che per l’ape nera la verifica dell’ascendenza è più difficile e dispendiosa. Per determinare in modo certo la purezza della razza e per calcolare il grado di consanguineità è indispensabile un albero genealogico completo. Mediante il sostegno finanziario di adeguate misure, in futuro si colmeranno queste lacune e si assicurerà la conservazione dell’ape nera.

Se la determinazione della purezza della razza della regina mediante analisi del DNA è già indennizzata nell’ambito dei contributi per l’allevamento di api mellifere secondo l’articolo 21 capoversi 2 lettera a numero 2 e 4, l’analisi del DNA non è indennizzata anche mediante il contributo per la conservazione. Il contributo per l’analisi del DNA non può quindi essere conteggiato nell’ambito sia dei contributi per l’allevamento di api mellifere sia di quelli per la conservazione. Qualora la tipizzazione sia sostenuta mediante l’articolo 21, l’UFAG deduce l’importo di 90 franchi dal contributo per la conservazione per la regina interessata. In questo caso la regina riceve un contributo per la conservazione pari a 195.60 franchi invece di 285.60. In relazione alla richiesta di versamento dei contributi per la conservazione conformemente all’articolo 23e capoverso 3, l’organizzazione di allevamento riconosciuta deve specificare in maniera chiara all’UFAG per quali regine è versato il contributo per l’analisi del DNA già nell’ambito dei contributi per l’allevamento di api mellifere e quali regine ricevono il contributo per l’analisi del DNA mediante il contributo per la conservazione.

Nel caso del sostegno finanziario dell’analisi del DNA mediante il contributo per la conservazione, si applica lo stesso requisito di cui all’articolo 21 capoverso 4 secondo il quale al fine del versamento del contributo per la purezza della razza per la regina deve essere stato eseguito un esame funzionale e l’analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e a livello internazionale basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.

Articolo 23d rubrica nonché capoverso 1 lettera c

Per una migliore leggibilità e una maggiore chiarezza, le condizioni per poter beneficiare dei contributi per la conservazione delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina nonché della specie ape mellifera sono disciplinate in un articolo a parte. Le condizioni per i contributi per le specie bovina, equina, suina, ovina e caprina sono accorpate nell’articolo 23d, quelle per la specie ape mellifera nel nuovo articolo 23e. La rubrica dell’articolo 23d è integrata di conseguenza.

Al fine di precisare che per quanto concerne le condizioni di cui al capoverso 2 si tratta di disposizioni cumulative, la lettera c viene integrata con la congiunzione «e». Si tratta di una modifica formale e non materiale.