Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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OQuSo

l’attore responsabile dell’innovazione. Si riferisce a qualsiasi unità istituzionale in qualsiasi settore. La qualità è definita come «il grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche di un oggetto soddisfa i requisiti» (DIN EN ISO 9000:2015). Con questa definizione ampia, a seconda dei casi, si può tener conto della prospettiva del consumatore, del produttore o dell’addetto alla trasformazione. In questo modo le nuove caratteristiche di qualità possono essere ampiamente sostenute nell’ambito dell’OQuSo, a condizione che i provvedimenti non siano tesi ad adempiere esigenze stabilite per legge nell’ambito della qualità e soddisfino una prestazione richiesta dai consumatori per la quale vi è una disponibilità a pagare. L’accrescimento della sostenibilità dal profilo economico deve essere sempre tenuto in considerazione.

Le esigenze elencate nell’articolo 1 capoverso 2 sono cumulative.

Articolo 2 Provvedimenti non sostenuti

Il presente articolo definisce i provvedimenti non sostenuti. Riprende ampiamente le disposizioni vigenti finora.

Vengono precisate le formulazioni nei seguenti ambiti.

• Sviluppo di prodotti (incl. colture sperimentali) in senso stretto (lett. b): comprende lo sviluppo (ricerca e sviluppo: pre-sviluppo) e la formulazione di nuovi prodotti e si estende fino all’introduzione sul mercato. Il ciclo di vita del prodotto inizia con l’introduzione sul mercato. Le colture sperimentali su piccola scala destinate a produrre materie prime per lo sviluppo di prototipi in quantità ridotte da sottoporre alla valutazione dei consumatori nell’ambito di uno studio di mercato o per la convalida di una strategia, invece, possono essere sostenute in una fase di accertamenti preliminari.

• Provvedimenti già sostenuti con prestazioni sulla base di altri atti normativi (lett. c): tra questi rientrano, ad esempio, strumenti in ambito agricolo quali miglioramenti strutturali in generale, progetti di sviluppo regionale (PSR), promozione dello smercio e strumenti in ambito extragricolo come InnoSuisse e Nuova politica regionale (NPR). L’obiettivo è evitare un doppio finanziamento.

• Contributi vincolati al prodotto o alla superficie (lett. f): si intendono gli indennizzi il cui importo dipende dalla quantità di prodotto o dalla superficie utile. Non possono essere sostenuti in quanto non si riferiscono a costi effettivamente sostenuti, bensì sono tesi solo a ridurre i costi di produzione.

• Provvedimenti tesi principalmente ad adempiere esigenze stabilite per legge nell’ambito della qualità e della sostenibilità (lett. g): come prescritto dal diritto previgente, le esigenze relative a prodotti o processi nuovi o migliorati devono essere chiaramente superiori a quelle stabilite per legge nell’ambito della qualità e della sostenibilità. Pertanto, i provvedimenti tesi principalmente ad adempiere esigenze stabilite per legge in questi settori non possono essere sostenuti. Non è quindi sufficiente che il provvedimento riguardi solo o quasi esclusivamente i requisiti di base stabiliti per legge (incl. le esigenze PER, SwissGap).

Articolo 3 (ex art. 4) Esigenze relative a progetti per lo sviluppo di standard di produzione

Il presente articolo riprende ampiamente le disposizioni vigenti finora, ma è notevolmente semplificato a causa dell’abrogazione di alcune di esse (cpv. 1 lett. c, d ed e). La modifica materiale riguarda l’esplicita menzione dell’esigenza di presentare un miglioramento almeno in due dimensioni della sostenibilità e di definire un indicatore adeguato per poter dimostrare l’impatto previsto (cpv. 3 lett. c e d). Oltre all’impatto sulla dimensione economica, i progetti devono influenzare positivamente anche la dimensione ecologica o sociale.