Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 61Fedlex · Rapporto esplicativo
OQuSo
piccole dimensioni con esigenze inferiori per quanto concerne l’ente promotore e l’impatto sulla sostenibilità.
La caratteristica di modello è mantenuta e pertanto i progetti non sono duplicabili.
Articolo 6 Domande (ex art. 9)
I requisiti delle domande di cui al capoverso 2 non subiscono modifiche sul piano materiale ma vengono precisati. Il termine di inoltro generico è stralciato. Le domande ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a e b devono essere presentate almeno tre mesi prima del previsto inizio del progetto.
Le domande ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere c e d possono essere presentate più volte l’anno. Il processo di domanda relativo a progetti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera d è integrato nella Piattaforma di coordinamento per i progetti innovativi dell’UFAG. Ciò comporta una semplificazione amministrativa e una standardizzazione all'interno dell'UFAG.
I progetti devono essere finanziati con fondi propri. L’UFAG partecipa solo a titolo sussidiario. L’aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili. L’UFAG concede un aiuto finanziario soltanto se i richiedenti dimostrano di non disporre dei fondi propri necessari per la realizzazione del progetto. Come fondi propri sono ammessi tra l’altro:
• risorse finanziarie e averi bancari dell’organizzazione;
• quote sociali e di sostenitore;
• tasse per la produzione e la trasformazione;
• sponsorizzazione in forma finanziaria;
• prestiti;
• donazioni.
Le prestazioni lavorative remunerate da terzi che non vengono fatturate né pagate dall’organizzazione richiedente non sono considerate fondi di terzi.
Articolo 7 Esame della domanda e decisione sull’aiuto finanziario (ex art. 10)
Il presente articolo riprende ampiamente le disposizioni vigenti finora. È stato soltanto abrogato il capoverso 4 perché contiene una delega delle competenze che è superflua.
Ente promotore (ex. art. 6)
Le esigenze relative all’ente promotore non figurano più in un articolo separato, bensì sono indicate direttamente negli articoli riferiti alle singole tipologie di progetti (art. 3, 4 e 5). Il testo riprende ampiamente le disposizioni vigenti finora. L’unica modifica materiale riguarda l’articolo 5, con l’inserimento nell’ordinanza dell’ente promotore per la realizzazione di nuove idee di progetto, incluso lo sviluppo di prototipi (ex AgrIQnet). Per istituire un ente promotore nel quadro dell’ex tipo di progetto AgrIQnet è necessario che almeno due produttori si associno.
Articolo 8 Importo e durata dell’aiuto finanziario
L’importo e la durata dell’aiuto finanziario dipendono dai progetti da sostenere. Il presente articolo riprende ampiamente le disposizioni vigenti finora. L’unica modifica materiale riguarda i progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c, ovvero quelli di piccola portata con esigenze minori in materia di ente promotore e impatto sulla sostenibilità. Il sostegno ai progetti è una tantum e la durata del progetto è due anni al massimo. L’aiuto finanziario ammonta a 80 000 franchi al massimo. Anche il sostegno al progetto per gli accertamenti preliminari (art. 1 cpv. 1 lett. d) è una tantum e la durata è due anni al massimo