Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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OQuSo

Confronto sommario dell’importo e della durata dell’aiuto finanziario in base al progetto (art. 9)

Accertamenti preliminari (progetti di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. d)

Durata Unico, max. 2 anni

max.

Importo max. Fr. 20‘000 e max. 50%

Sviluppo di standard di pro- Introduzione di Realizzazione di nuove duzione e rispettivo consoli- nuovi modelli d’af- idee di progetto

damento (progetti ai sensi fari (progetti ai sensi (progetti ai sensi dell’art. 1 dell’art. 1 cpv. 1 lett. a) dell’art. 1 cpv. 1 lett. cpv. 1 lett. c)

b)

Durata 4 anni 4 anni Unico, max. 2 anni

max.

Importo max. Max. 50% Max. 50% Fr. 80'000 e max. 50%

Articolo 9 Costi computabili (ex. art. 7)

Il presente articolo definisce i costi computabili.

Riprende ampiamente le disposizioni vigenti finora. L’unica modifica materiale riguarda il capoverso 2 lettera c. I costi annuali per il controllo e la certificazione (tranne quelli per il primo controllo) non sono più computabili perché si tratta di una mera riduzione dei costi che non ha alcun effetto duraturo sullo sviluppo dei progetti.

Già in passato era possibile ricorrere a un supporto professionale (coaching) durante l’attuazione del progetto, ma questo è ora esplicitamente elencato nell’ordinanza tra i costi computabili (cpv. 2 lett. d).

Su raccomandazione della Revisione interna dell’UFAG, al capoverso 2 lettera a è stata fatta una precisazione sui costi del personale e del posto di lavoro computabili in analogia all’ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli.

I costi delle singole imprese per l’attuazione individuale del provvedimento (cpv. 3 lett. d) sono tuttora esclusi dai costi computabili. I provvedimenti devono essere sostenuti e realizzati collettivamente. Le singole imprese o aziende partecipanti non possono presentare una domanda per i costi relativi all’attuazione della misura a livello aziendale.

Articolo 10 Rapporto, trasferimento delle conoscenze e valutazione (ex. art. 11)

Il presente articolo riprende ampiamente le disposizioni vigenti finora. Viene sancita la possibilità di prescrivere provvedimenti per lo scambio di esperienze e il trasferimento delle conoscenze nelle decisioni.

I progetti devono definire indicatori specifici per valutare l’impatto del provvedimento e documentare il miglioramento della qualità e della sostenibilità. I criteri di valutazione dell’impatto sulle tre dimensioni della sostenibilità sono definiti dall’UFAG.

Possibili obiettivi di efficacia dei progetti nell’ambito della sostenibilità ecologica o sociale possono essere definiti nei seguenti campi.

Sostenibilità ecologica: • Biodiversità

• Paesaggio

• Clima

• Aria

• Acqua