Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
autorizzazione, acquistati in Svizzera e che non vengono modificati. I rischi potenziali di tali concimi sono già stati valutati dall'UFAG e i dati necessari per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono già disponibili (cpv. 1).
Se un distributore cambia l'imballaggio di un concime, il suo nome commerciale o la sua composizione, è considerato il fabbricante del concime e in questo caso è tenuto ad adempiere gli obblighi ad esso imposti, ovvero deve registrarlo o essere titolare dell'autorizzazione per la messa in commercio (cpv. 2).
Capitolo 3 Omologazione di concimi
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 6 Obbligo di omologazione
In Svizzera possono essere messi in commercio soltanto concimi omologati. Per essere omologato, un concime deve essere autorizzato dall'UFAG o corrispondere a una PFC soggetta a registrazione ed essere costituito da materie prime appartenenti a una CMC soggetta a registrazione. Siccome i concimi soggetti a registrazione devono essere presenti nel RPC, tutti i concimi, ad eccezione di quelli menzionati all'articolo 17, sono presenti in tale sistema. Ciò consente alla Confederazione di avere una visione d’insieme sui concimi messi in commercio in Svizzera, di agire rapidamente in caso di problemi legati a una materia prima o di utilizzare i dati dei concimi per altre applicazioni (cpv. 1 e 2). In caso di importazione di un concime in Svizzera, occorre adempiere le prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2. Il concime deve essere omologato prima dell’importazione (cpv. 3).
Art. 7 Condizioni per l'omologazione
Le condizioni per l'omologazione restano invariate rispetto al diritto vigente. Questo articolo riprende il contenuto dell'attuale articolo 3. Al capoverso 1 lettera c viene precisato il concetto di alimenti per animali. L'attuale capoverso 2 è spostato all'articolo 1 capoverso 4.
Art. 8 Domicilio, sede sociale o filiale in Svizzera
Per garantire un'esecuzione efficace delle prescrizioni, in particolare di quelle relative al controllo del commercio dei concimi e all'efficacia di eventuali misure, e fatte salve le prescrizioni dei trattati internazionali, soltanto le persone fisiche o giuridiche e le istituzioni pubbliche e private con domicilio, sede sociale o una filiale in Svizzera possono registrare un concime o presentare una domanda di autorizzazione. La disposizione resta invariata rispetto al diritto vigente.
Art. 9 Restrizioni relative alla composizione dei concimi
Le restrizioni relative alla composizione dei concimi definite nei capoversi 1, 2, 3 e 5 restano invariate rispetto al diritto vigente. Il capoverso 4 viene riformulato e si applica al materiale di aziende non agricole aggiunto al concime aziendale, il quale deve rispettare i valori limite definiti per il concime aziendale (PFC 100). Questa restrizione garantisce che l'aggiunta di materiale non influisca negativamente sulla qualità del concime. Il capoverso 6, che vieta l'aggiunta intenzionale di fosfonati a un concime, è ripreso dal regolamento (UE) 2019/1009. I fosfonati sono un principio attivo fitosanitario con effetto fungicida.
Art. 10 Clausole derogatorie
Le clausole derogatorie restano invariate rispetto al diritto vigente, sono però spostate e riprendono l'attuale articolo 30a capoversi 2 e 3. Esse consentono ad esempio ai detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione di mettere in atto nuove soluzioni innovative nel processo di fabbricazione di compost o di digestato (filtrazione, vapore, ecc.). Ciò richiede tempo ed eventuali adeguamenti per rispettare i valori limite in vigore. Onde evitare una perdita di concimi e quindi di sostanze nutritive, per un periodo limitato l’UFAG può autorizzare il superamento dei valori limite stabiliti nella ORRPChim. Per