Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
l’esercizio della vigilanza su questa attività rientrano nella sfera di competenza dell’autorità di vigilanza. it-rm propone le seguenti riformulazioni per l’articolo 12:
«1 Nel rispetto dei livelli di sicurezza prescritti dalla legge, il Consiglio federale definisce i requisiti per la cartella informatizzata e i servizi di ricerca di dati, e conseguentemente anche per il rilascio della certificazione, tenendo conto delle norme internazionali e dello stato attuale della tecnica; stabilisce in particolare:
2 Può autorizzare l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) a adeguare all’evoluzione della tecnica i requisiti di cui al capoverso 1. A tale scopo tiene conto dei livelli di sicurezza prescritti dalla legge. Concede un termine congruo per l’attuazione dell’adeguamento. Il termine deve essere definito in accordo con i Cantoni e gli offerenti di CIP».
it-rm auspica inoltre che la legge descriva a grandi linee i compiti e definisca i diritti e gli obblighi dell’organismo di cui all’articolo 11. Osserva poi che se l’UFSP assume un compito operativo, in base a principi organizzativi non deve definirne i requisiti. Infine chiede se non sia opportuno disciplinare la certificazione per gli emittenti di mezzi di autenticazione nella futura LIdE.
4.4.3 Articolo 17 LCIP
Secondo GdS, la formulazione è troppo generica e non scongiura sviluppi proprietari incompatibili sul piano internazionale, con il risultato che i pazienti rischiano di non poter garantire l’accesso alla CIP a fornitori di prestazioni in situazioni di emergenza. A questo proposito l’associazione rileva che il coordinamento è essenziale per la riuscita dell’avamprogetto. Per questo motivo propone di sostituire la formulazione «Il Consiglio federale può concludere [...]» con «Il Consiglio federale conclude [...]» e di introdurre un nuovo capoverso 2: «Il gestore garantisce la compatibilità della CIP svizzera con conti internazionali di dati sanitari».
Sanela è dell’avviso che la Confederazione o gli organi da essa designati debbano avere la facoltà di stabilire quali dati (e in quale forma) devono essere resi disponibili in modo uniforme a livello nazionale. Ciò consentirebbe di garantire la completezza e la qualità dei dati in Svizzera senza precludere iniziative cantonali o regionali. Sarebbe inoltre una condizione essenziale per la partecipazione futura della Svizzera a progetti quali lo Spazio europeo dei dati sanitari (European Health Data Space).
4.4.4 Articolo 24 LCIP
Secondo it-rm, la disposizione penale non ha molto senso in quanto sarebbe applicabile se un medico dovesse accedere a una cartella informatizzata bloccata perché non gli è ancora stata concessa l’autorizzazione di consultarla.
4.4.5 Nuovi articoli e altre richieste in relazione alla LCIP
NE chiede l’introduzione di un nuovo articolo (9bbis) del seguente tenore: «I Master Patient Index (MPI) e gli Healthcare Provider Directory (HPD) possono essere utilizzati nel quadro di servizi supplementari».
Secondo VS e CARA, attraverso la scansione di un codice QR il paziente potrebbe accordare diritti d’accesso a una struttura sanitaria per un periodo limitato (p. es. 30 giorni). A tal fine deve accedere alla sua cartella informatizzata.
I due partecipanti auspicano che il paziente attivi l’accesso di emergenza «per default» fino ai documenti del grado «limitatamente accessibile» e che lo possa disattivare se e quando lo desidera.
A parere loro, la Confederazione deve pertanto garantire l’esistenza di un collegamento tecnico tra la piattaforma e i registri federali delle professioni mediche, sanitarie e psicologiche. Ciò faciliterebbe notevolmente la gestione delle comunità e garantirebbe la correttezza dei dati dei professionisti della salute.
KSG propone di introdurre nella LCIP le basi necessarie per la certificazione dei sistemi primari e per l’obbligo da parte dei professionisti della salute di utilizzare sistemi informativi clinici