Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)
sostituirsi alla tessera d’assicurato rilasciata dalle assicurazioni. La tessera attuale contiene un costoso microprocessore che non viene utilizzato (l’art. 372 cpv. 1 del Codice civile svizzero [CC] dovrebbe essere rivisto in questo senso).
Sempre secondo GE, l’identificatore in ambito sanitario potrebbe essere indicato sul documento d’identità, come avviene, per esempio, in Portogallo.
CARA e VS ritengono che la soluzione più semplice sia utilizzare il numero AVS e consentire alle comunità di riferimento di utilizzare tale numero sistematicamente.
HUG osserva che identificare correttamente i pazienti nell’ambito dell’utilizzazione della CIP è un compito gravoso e continuativo nonché un onere per tutti i fornitori di prestazioni sanitarie a cui i pazienti si rivolgono. In caso di ospedalizzazione di un paziente, la struttura deve associare i propri dati primari alla CIP di tale paziente. Senza un identificatore univoco, il rischio di commettere errori è molto elevato. Il numero AVS è noto al paziente e a tutti i suoi fornitori di prestazioni. Inoltre, le persone che vivono nei Paesi limitrofi e si avvalgono di prestazioni di cura in Svizzera dispongono solitamente a loro volta di un numero AVS. Secondo HUG, le comunità di riferimento devono pertanto poter utilizzare il numero di assicurato secondo l’articolo 50c LAVS come caratteristica d’identificazione dei pazienti.
ISSS è del parere che, come strumento d’identificazione, si potrebbe e dovrebbe utilizzare l’Id- e al posto del numero d’identificazione del paziente. Osserva inoltre che non viene presa in considerazione la situazione giuridica di pazienti con assistenza, sotto tutela o curatela, in istituti psichiatrici, di protezione o penitenziari e richiama l’attenzione sulla necessità di un disciplinamento in tal senso.
Spitex si chiede se sia opportuno introdurre un nuovo numero d’identificazione del paziente o se non sia meglio utilizzare il numero AVS, anch’esso unico e generato in modo casuale. Dal suo punto di vista, l’introduzione di un nuovo numero d’identificazione, che a sua volta non consente l’associazione con altri (set di) dati, non è opportuna (v. anche commento all’art. 5).
Secondo VGI.ch, per la corretta identificazione delle CIP da parte dei fornitori di prestazioni e dei loro sistemi primari per la visualizzazione e il caricamento dei dati, è imprescindibile un numero d’identificazione del paziente univoco e pubblico. Il numero d’identificazione «segreto» creato dall’Ufficio centrale di compensazione al momento dell’apertura della CIP non permette di fornire il supporto tecnico necessario alle attività sopra menzionate. Il partecipante ritiene pertanto che, come caratteristica d’identificazione dei pazienti, debba essere utilizzato il numero AVS.
it-rm osserva che, più che di una caratteristica d’identificazione, si tratta in questo caso di una chiave di banca dati.
In linea di principio, secondo SMVS, nulla osta alla presente disposizione. Il metodo proposto semplifica chiaramente la procedura di registrazione. La sicurezza dei dati deve essere garantita dalle autorità.
SR-ZH ritiene che in questo contesto debba essere utilizzato il numero AVS, analogamente al Social Security Number (SSN) utilizzato negli Stati Uniti.
Secondo VFP sarebbe più efficiente in termini di costi un modello basato su una singola banca dati, dal momento che sarebbe sufficiente un’unica certificazione e che il personale sarebbe limitato a quello necessario per una sola organizzazione. Reputa pertanto che, in riferimento al termine «comunità di riferimento», debba essere usato il singolare.