Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)

riferimento sono autorizzate a utilizzare il numero AVS ai fini dell’identificazione». Questo cambiamento implica una modifica dell’articolo 50a capoverso 1 lettera b quater LAVS.

4.1.10 Art. 7 Strumenti d’identificazione

1 Per trattare dati nella cartella informatizzata, devono disporre di uno strumento d’identificazione sicuro:

a. i pazienti;

b. i professionisti della salute.

2 Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi agli strumenti d’identificazione e la procedura per la loro emissione.

JU ritiene che per questa disposizione serva un chiarimento relativamente al finanziamento dello strumento d’identificazione.

Capoverso 2:

NE propone di formulare il capoverso 2 come segue: «L’unico strumento d’identificazione che permette di accedere alla CIP è l’identità elettronica (Id-e) fornita dalla Confederazione».

Secondo VD, va utilizzata esclusivamente la nuova identità digitale proposta dalla Confederazione e disciplinata dalla LIdE (prevedendo il necessario periodo transitorio). Una seconda identità che soddisfi gli stessi criteri di qualità potrebbe essere proposta alle persone che non possono ottenere l’Id-e federale, come sembra essere per il momento il caso dei frontalieri (secondo l’avamprogetto LIdE posto in consultazione la scorsa primavera). Infatti il personale sanitario transfrontaliero deve disporre di un’Id-e per accedere alle CIP dei pazienti.

Capoverso 2:

Per ZG l’Id-e della Confederazione ai sensi della LIdE deve essere l’unico strumento d’identificazione utilizzabile per l’autenticazione.

Capoverso 1:

Per accedere alla CIP è indispensabile uno strumento d’identificazione e, secondo CARA e VS, i processi per ottenerlo rappresentano un ostacolo all’utilizzazione della cartella: benché l’apertura della CIP sia automatica, il paziente deve connettersi per accordare i diritti d’accesso ai professionisti della salute.

Attualmente la richiesta dello strumento d’identificazione costituisce il processo più lungo e più costoso. CARA e VS chiedono che alla comunità sia consentito di emettere direttamente uno strumento d’identificazione all’atto della creazione della CIP. In questo modo, per poter accedere alla cartella, il paziente dovrà soltanto far validare la propria identità.

CARA e VS suggeriscono quindi di inserire un ulteriore capoverso (1bis) dal seguente tenore: «All’atto della creazione di una cartella informatizzata del paziente, la comunità di riferimento può emettere uno strumento d’identificazione per il paziente».

Capoverso 2:

Sulla base dell’esperienza maturata, CARA e VS affermano che una molteplicità di strumenti d’identificazione rende più difficile la comprensione da parte della popolazione e propongono dunque che l’accesso alla CIP sia possibile esclusivamente tramite un unico Id-e nazionale. Il capoverso 2 andrebbe quindi riformulato come segue: «La Confederazione si assicura che esista uno strumento d’identificazione federale unico per l’utilizzazione della CIP».

Secondo MDS, i capoversi 1 e 2 andrebbero sostituiti dalla seguente formulazione: «L’identità elettronica (Id-e) fornita dalla Confederazione è l’unico strumento d’identificazione possibile per accedere alla CIP».

SteHAG ed eSANITA propongono che, al fine del trattamento dei dati nella cartella informatizzata del paziente, ogni struttura sanitaria possa identificarsi in modo sicuro e come unica entità anziché con uno strumento d’identificazione personale. La gestione degli accessi alla CIP per i professionisti della salute autorizzati andrebbe per contro mantenuta. A detta di queste due organizzazioni, l’articolo 7 capoverso 1 andrebbe pertanto modificato come segue: «I pazienti devono disporre di uno strumento d’identificazione sicuro».