Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 196 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCIP (revisione completa)

debba trovare spazio all’interno della legge sull’Id-e. Chiede pertanto lo stralcio dell’articolo 3c.

ACSI e FRC osservano che, al netto di una garanzia di gratuità per il paziente (principio che sposano senza riserve), l’interazione tra l’articolo 3c e l’articolo 7 solleva dubbi circa l’obbligo, per i professionisti della salute, di partecipare finanziariamente (o meno) alla CIP. ACSI e FRC non hanno un parere chiaro in merito, ma sottolineano che la questione della partecipazione finanziaria è uno dei motivi addotti dalle associazioni dei medici per giustificare la loro riluttanza nei confronti della CIP.

Secondo SUVA, MV e MTK, l’avamprogetto non tiene sufficientemente conto delle assicurazioni sociali. Nello specifico, manca un qualsiasi disciplinamento in materia di assicurazione contro gli infortuni e assicurazione militare. Per garantire il coordinamento nel settore del diritto delle assicurazioni sociali e la necessaria certezza del diritto, è fondamentale che l’avamprogetto tenga sufficientemente conto dell’assicurazione contro gli infortuni e dell’assicurazione militare. Anche le persone assicurate secondo la LAINF e la LAM, per esempio, devono potere utilizzare gratuitamente la CIP (art. 3c AP-LCIP). Allo stesso modo, la gratuità di utilizzazione deve essere garantita anche ai lavoratori transfrontalieri non assicurati secondo la LAMal in Svizzera nonché alle persone in servizio militare all’estero. In linea con gli obiettivi della CIP, i partecipanti ritengono che tutte le persone assicurate in Svizzera debbano essere registrate, gratuitamente, per il tramite della CIP. Di conseguenza, auspicano che l’articolo 3c sia modificato come segue: «[...] all’articolo 7 sono gratuiti per le persone assicurate per le cure medicosanitarie secondo il titolo 2 della LAMal, secondo il titolo 1 della LAINF o secondo la LAM».

EVS si pronuncia espressamente a favore del fatto che, per le persone assicurate obbligatoriamente per le cure medico-sanitarie presso l’AOMS o l’AM, non risultino costi né per l’apertura, la gestione e la soppressione della CIP né per l’ottenimento degli strumenti d’identificazione.

Secondo SNM, l’apertura e l’utilizzazione della CIP dovrebbero essere gratuite anche per i professionisti della salute e il loro personale ausiliario. Questo contribuirebbe ad aumentare il grado di accettazione e l’utilizzazione della CIP tra i professionisti della salute.

SMSR osserva che la CIP dovrebbe essere gratuita anche per i professionisti della salute (per maggiori informazioni, v. osservazioni generali sui singoli elementi del avamprogetto).

Kunz chiede che l’articolo 3c preveda la necessità di indicare i costi sostenuti per ogni CIP nel conteggio dei premi o nella fattura fiscale. Secondo Kunz, la CIP comporterà un ulteriore aumento dei costi nel settore sanitario.

4.1.8 Art. 4 cpv. 1 primo periodo

1 Per ogni persona per la quale apre una cartella informatizzata, la comunità di riferimento richiede all’Ufficio centrale di compensazione di cui all’articolo 71 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) un numero che funge da caratteristica d’identificazione per la cartella informatizzata (numero d’identificazione del paziente). ...

GE osserva che identificare correttamente i pazienti nell’ambito dell’utilizzazione della CIP è un compito gravoso e continuativo nonché un onere per tutti i fornitori di prestazioni a cui i pazienti si rivolgono. In caso di ospedalizzazione di un paziente, la struttura deve associare i propri dati primari alla CIP di tale paziente. Senza un identificatore univoco, come il numero AVS, il rischio di commettere errori è molto elevato. Le comunità di riferimento devono pertanto poter utilizzare il numero di assicurato secondo l’articolo 50c LAVS come caratteristica d’identificazione dei pazienti.

GE suggerisce un’opzione alternativa nel caso in cui la sua prima proposta non dovesse risultare idonea. Considerato che ogni persona domiciliata in Svizzera dispone di un identificatore nazionale unico e permanente in ambito sanitario, emesso dall’Ufficio centrale di compensazione sulla base del numero AVS e indicato sulla tessera d’assicurato rilasciata dai Cantoni − il quale costituisce già di per sé un vero e proprio identificatore in ambito sanitario che accompagna una persona per tutto il corso della sua vita (e che non cambia in caso di soppressione della CIP) −, il Cantone è del parere che tale identificatore dovrebbe consentire al paziente di identificarsi in qualsiasi luogo utilizzando una tessera nazionale del paziente che vada a