Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/10: 19.456 n Iv. pa. Schneeberger. Le prestazioni destinate alla prevenzione costituiscono attualmente un compito importante dei fondi di previdenza con prestazioni discrezionali · 13 pagine
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stiti e l’invalidità – prestazioni supplementari nelle situazioni di bisogno, malattia, infortunio, invalidità, disoccupazione, formazione e perfezionamento professionale, conciliabilità tra la vita famigliare e la vita professionale e prevenzione della salute. L’intento è incentivare questo genere d’iniziative di carattere sociale. Il progetto non ha alcun’altra ripercussione particolare, segnatamente sull’economia o la società.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il presente progetto poggia sugli articoli 113 e 122 della Costituzione federale11, che attribuiscono alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di previdenza professionale e diritto civile. La normativa proposta è conforme alla Costituzione.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il presente progetto potrebbe avere delle ripercussioni sugli impegni presi dalla Svizzera nell’ambito, da un lato, dell’accordo concluso con gli Stati Uniti concernente una cooperazione atta ad agevolare l’applicazione della normativa FATCA12 e, d’altro lato, dello standard mondiale concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari13. Nel peggiore dei casi i fondi padronali di previdenza potrebbero vedersi ritirata la qualifica di istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione, ciò che le renderebbe soggette allo scambio automatico di informazioni e le assoggetterebbe agli obblighi di diligenza e di dichiarazione che ne derivano.
Inoltre, il presente progetto non pone dunque alcun problema per quanto riguarda i regolamenti di coordinamento14 che sono applicati nel quadro dell’Accordo con l’UE sulla libera circolazione delle persone e della versione riveduta della Convenzione AELS. Questi regolamenti hanno quale obiettivo il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Quelle fornite dai fondi padronali di previdenza non sono tuttavia prestazioni di sicurezza sociale ai sensi di quei regolamenti, ma prestazioni
11RS 101
12 RS 0.672.933.63
13 RS 0.653.1
14 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, nella versione che lega la Svizzera secondo l’Allegato II ALC, rispettivamente l’appendice 2 dell’Allegato K AELS. Una versione consolidata di questo regolamento è pubblicata, a titolo informativo, nella RS 0.831.109.268.1. Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1, nella versione che lega la Svizzera secondo l’Allegato II ALC, rispettivamente l’appendice 2 dell’Allegato K AELS. Una versione consolidata di questo regolamento è pubblicata, a titolo informativo, nella RS 0.831.109.268.11.