Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/10: 19.456 n Iv. pa. Schneeberger. Le prestazioni destinate alla prevenzione costituiscono attualmente un compito importante dei fondi di previdenza con prestazioni discrezionali · 13 pagine

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ziamento di un tasso d’interesse superiore per la rimunerazione degli averi di vecchiaia, il finanziamento di un’indennità di rincaro sulle rendite, il finanziamento di riscatti (nel rispetto del principio della parità di trattamento), il finanziamento di misure compensatorie in caso di diminuzione del tasso di conversione, l’alleviamento delle conseguenze derivanti dall’abbassamento del tasso d’interesse tecnico. I fondi di previdenza possono anche migliorare la previdenza professionale delle persone assicurate per il tramite del finanziamento di una copertura insufficiente (per mezzo di versamenti dal fondo di previdenza all’istituto di previdenza) ecc.

Il nuovo numero 4 precisa inoltre che i fondi padronali di previdenza possono anche fornire prestazioni in situazioni di bisogno, di malattia, d’infortunio, d’invalidità e di disoccupazione non coperte dalle assicurazioni sociali, nonché finanziare misure di formazione e perfezionamento, di conciliabilità tra la vita famigliare e la vita professionale, di promozione della salute e di prevenzione. Questa formulazione deve permettere l’emanazione di disposizioni che rispettano la certezza del diritto e l’uniformità, come richiesto nell’iniziativa parlamentare. In questi casi, si tratta di scopi secondari per i fondi padronali di previdenza: le prestazioni versate a scopi di prevenzione non possono costituire l’unico obiettivo di questi fondi. Lo scopo principale di un tale fondo deve infatti rimanere quello di coprire i rischi di vecchiaia, morte e invalidità. In caso contrario, un tale fondo non rientrerebbe sotto la definizione di istituto della previdenza professionale, rimanendo dunque escluso dall’ambito considerato dall’articolo 89a CC.

Dalla sistematica della legge si evince inoltre che le prestazioni rimangono delle prestazioni discrezionali e non dei diritti fissi, giustiziabili. Le prestazioni fornite dalle fondazioni padronali di previdenza ai sensi dell’articolo 89a capoverso 7 CC non sono prestazioni regolamentari, ma unicamente delle prestazioni discrezionali. In altre parole, le fondazioni non erogano prestazioni che un assicurato avrebbe diritto di esigere in base a un regolamento ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 LFLP, ma le concedono caso per caso sulla base di una decisione presa dal loro consiglio di fondazione. Le prestazioni devono dunque essere accordate liberamente dalla direzione del fondo in determinate situazioni di necessità, tenendo conto dei principi della parità di trattamento tra i potenziali beneficiari, del divieto dell’arbitrio, del rispetto della proporzionalità, dell’adeguatezza e della buona fede. In particolare, i destinatari che si trovano in situazioni equiparabili non devono essere trattati in modo differente. Se un fondo di previdenza accordasse diritti regolamentari ai destinatari non sarebbe più un fondo padronale di previdenza ai sensi dell’articolo 89a capoversi 7 e 8 CC.

La concessione di prestazioni volte ad attenuare una situazione di bisogno dei destinatari è già invalsa nella prassi. In aggiunta, i fondi padronali di previdenza potranno, in caso di malattia, infortunio, invalidità, disoccupazione, formazione e perfezionamento, conciliabilità tra la vita famigliare e la vita professionale e promozione della salute e prevenzione, accordare prestazioni ai congiunti dell’assicurato, del pensionato o di suoi superstiti (membro della famiglia, partner registrati o concubini). L’elenco è esaustivo. Per ciascun tipo di prestazione si possono fornire gli esempi seguenti: