Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/10: 19.456 n Iv. pa. Schneeberger. Le prestazioni destinate alla prevenzione costituiscono attualmente un compito importante dei fondi di previdenza con prestazioni discrezionali · 13 pagine
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Prestazioni in situazioni di bisogno:
Sarà possibile, per esempio, versare prestazioni in situazioni che non rientrano nei casi di malattia, d’infortunio o d’invalidità:
- partecipazione alle spese funerarie;
- partecipazione a spese di salvataggio che non sono prese a carico da un’assicurazione.
Prestazioni in caso di malattia, infortunio e invalidità:
Questa nuova disposizione permetterà, per esempio, di versare prestazioni nei casi di malattia, d’infortunio e d’invalidità quando non vengono prese a carico dalle assicurazioni sociali interessate:
- partecipazione ai costi delle case di cura per un pensionato;
- assunzione dei costi per l’acquisto di apparecchi acustici o per le operazioni agli occhi;
- partecipazione alle spese dentarie;
- partecipazione finanziaria a varie misure atte a sgravare i familiari assistenti o curanti, quali ad esempio, la presa a carico di mezzi ausiliari o di interventi architettonici adeguati alle esigenze di una persona disabile beneficiaria di una rendita AI;
- assunzione dei costi legati all’assistenza a domicilio;
- contributo in caso di soggiorni di rieducazione o di cura.
Prestazioni in caso di disoccupazione:
Nei casi di disoccupazione, i fondi di previdenza devono, per esempio, poter finanziare misure di prevenzione quali la riqualificazione o la formazione professionale in caso di licenziamenti, piani sociali e licenziamenti collettivi.
Nel loro atto costitutivo i fondi di previdenza già menzionano ad ogni modo la possibilità che siano versate prestazioni in caso di disoccupazione. Il complemento che si intende apportare nella base legale permette di chiarire la situazione giuridica.
Prestazioni per misure di formazione e perfezionamento:
I fondi padronali di previdenza devono poter continuare a finanziare misure di formazione e di perfezionamento professionale. Le formazioni e i perfezionamenti sono già compresi nel punto «Prestazioni in caso di disoccupazione». Per esigenze di completezza, è necessario che questo elemento figuri nella base legale.
In tal modo sarà per esempio possibile versare prestazioni nell’ambito dell’assunzione dei costi in caso di ricerca d’impiego, per finanziare misure volte a permettere un