Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine

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con disabilità abbiano accesso, senza discriminazioni, a un’occupazione inclusiva nel mercato del lavoro primario nel settore pubblico o privato63.

In occasione del quarto esame periodico universale della Svizzera, il 27 gennaio 2023, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha a sua volta formulato una serie di raccomandazioni alla Svizzera sull’attuazione dei diritti delle persone con di- sabilità nel suo ordinamento giuridico, in particolare per quanto riguarda la loro inte- grazione nel mercato del lavoro, che raccomanda di migliorare64.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, le cui sentenze sono vincolanti per la Svizzera e immediatamente applicabili nel suo ordinamento giuridico65, ritiene che il divieto di discriminazione debba essere letto alla luce delle esigenze della CDPD e che le per- sone con disabilità abbiano il diritto di attendersi un accomodamento ragionevole per ovviare agli svantaggi di fatto di cui sono vittima66.

Il presente avamprogetto permette di adeguare il diritto svizzero agli obblighi interna- zionali, anche se questo non è il suo obiettivo principale.

La Svizzera ha per altro sottoscritto anche diversi altri obblighi internazionali riguar- danti le persone con disabilità, tra cui gli articoli 6 e 8 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali, entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 199267, e le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 111 del 25 giugno 1958 concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione, entrata in vigore per la Svizzera il 13 luglio 196268, e n. 159 del 20 giugno 1983 concernente la riabilitazione professionale e l’impiego delle persone an- dicappate, entrata in vigore per la Svizzera il 20 giugno 198669.

Nell’ambito dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la Svizzera si è inoltre impe- gnata a migliorare l’inclusione delle persone con disabilità e la loro partecipazione alla società.

La questione del riconoscimento giuridico della lingua dei segni è diventata sempre più importante anche a livello internazionale negli ultimi decenni. La CDPD prevede espressamente che gli Stati parte riconoscano la lingua dei segni e la cultura delle persone non udenti (art. 21 lett. e, art. 24 n. 3 lett. c e art. 30 n. 4). La CDPD lascia tuttavia agli Stati parte un ampio margine di manovra per quanto riguarda le modalità del riconoscimento e gli effetti attesi. Nel quadro della procedura di rapporto, il Comi- tato per i diritti delle persone con disabilità ha raccomandato alla Svizzera di ricono- scere le tre lingue dei segni svizzere come lingue ufficiali a livello federale e canto- nale, di promuoverne l’accessibilità e l’uso in tutti gli ambiti della vita, di garantire la

63Comitato per i diritti delle persone con disabilità, Osservazioni conclusive al rapporto iniziale della Svizzera, 13 aprile 2022,

CRPD/C/CHE/CO/1, raccomandazione 52 lett. b. Le principali raccomandazione formulate dal comitato all’indirizzo del Svizzera saranno oggetto di un bilancio a livello federale che servirà da base per l’elaborazione di una road map nel quadro del programma prioritario «Par- tecipazione» (cfr. le misure presentate nell’ambito della politica in favore delle persone disabili allegate).

64Consiglio dei diritti umani, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel de la Suisse, 31 marzo 2023, A/HRC/53/12

65La caratteristica principale delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo è che danno luogo a decisioni con forza giuridica vinco- lante e di carattere accertativo (art. 46 cpv. 1 CEDU).

66Cfr. in particolare la sentenza della Corte EDU nella causa Çam c. Turchia n. 51500/08 del 23.2.2016, par. 65.

67 RS 0.103.1

68 RS 0.822.721.1

69 RS 0.822.725.9