Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine
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rapporto, il Consiglio federale ha anche sollevato la possibilità di riconoscere le lingue dei segni come lingue da promuovere (5.2.4). Questa è l’opzione scelta nel presente avamprogetto: oltre a permettere di combinare il riconoscimento declaratorio con prov- vedimenti di promozione concreti, può essere attuata senza dover modificare la Costi- tuzione federale. In questo modo è sottolineata anche la dimensione politico-culturale del riconoscimento60.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Nel 2014 la Svizzera ha aderito alla CDPD, che la obbliga ad attuare i diritti delle per- sone con disabilità.
La promozione dell’accessibilità è un principio centrale della CDPD (art. 9). Oltre a questo obbligo, che mira a un miglioramento generale delle condizioni quadro, l’arti- colo 5 obbliga gli Stati parte a riconoscere l’uguaglianza di tutte persone di fronte alla legge e a prendere i provvedimenti specifici necessari per eliminare gli svantaggi nelle situazioni concrete. Nei suoi lavori, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità fa spesso riferimento a un modello di disabilità fondato sui diritti umani e alle nozioni di accessibilità e di accomodamento ragionevole. Per acco- modamento ragionevole la CDPD intende «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e di tutte le li- bertà fondamentali» (art. 2). Di conseguenza, secondo la CDPD, negare a una per- sona un accomodamento ragionevole può costituire una discriminazione sulla base della disabilità61. Richiamandosi a questo principio, ogni persona con disabilità può far valere il proprio diritto di chiedere che gli organi facciano il necessario per tenere conto della sua situazione specifica, a condizione che questo non imponga loro un onere eccessivo. L’accomodamento ragionevole deve quindi essere inteso come una forma di trattamento non discriminatorio e come un mezzo per far progredire effettiva- mente le pari opportunità rimediando ai pregiudizi di cui sono vittima le persone con disabilità. Il comitato ha lasciato intendere che, a suo avviso, se il divieto della discri- minazione non comprende l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli, la prote- zione è incompleta.
Per molto tempo si è ritenuto che l’ordinamento giuridico svizzero fosse in linea con la definizione di discriminazione della CDPD: se vi è discriminazione ai sensi dell’arti- colo 8 capoverso 2 Cost., questa va eliminata. L’articolo 8 capoverso 4 Cost. è servito soprattutto per introdurre il concetto di svantaggio nei confronti delle persone con di- sabilità, successivamente esplicitato nella LDis. Nelle sue osservazioni conclusive dell’aprile 2022 al primo rapporto della Svizzera, il comitato ha messe in luce alcune lacune nel diritto svizzero. Tra queste rientra la garanzia di una protezione completa ed efficace contro la discriminazione. Il comitato ha pertanto raccomandato alla Sviz- zera di modificare il diritto vigente per estenderne il campo di applicazione a tutti gli impianti e a tutte le prestazioni di enti privati accessibili al pubblico62 e di adottare provvedimenti a livello federale, cantonale e comunale per garantire che le persone
60 Consiglio federale, Rapporto in adempimento dei postulati Rytz Regula 19.3668, Lohr 19.3670, Romano 19.3672 e Reynard 19.3684, pag. 44–50.
61 Comitato per i diritti delle persone con disabilità, Osservazione generale n. 6 (2018) sull’uguaglianza e la non discriminazione, 26 aprile 2018, CRPD/C/GC/6, par. 7
62 Comitato per i diritti delle persone con disabilità, Osservazioni conclusive al rapporto iniziale della Svizzera, 13 aprile 2022, CRPD/C/CHE/CO/1, raccomandazione 20 lett. b