Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine

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Alcune legislazioni cantonali contemplano in effetti già l’obbligo per le autorità e i pri- vati di adottare accomodamenti ragionevoli. Quest’obbligo è implicito nella Costitu- zione del 23 marzo 200551 del Cantone di Basilea Città, il cui paragrafo 8 capoverso 3 stabilisce che «per i disabili, l’accesso a edifici e impianti, nonché la fruizione di instal- lazioni e prestazioni destinate al pubblico sono garantiti per quanto ragionevolmente esigibile sotto il profilo economico». Analogamente, la Costituzione del 14 otto-

bre 2012 della Repubblica e Cantone di Ginevra52 sancisce, all’articolo 16 capo- verso 1, che «per i disabili, l’accesso a edifici, impianti e attrezzature, nonché la frui- zione di prestazioni destinate al pubblico sono garantiti».

L’obbligo per le autorità e i privati di adottare accomodamenti ragionevoli figura tal- volta espressamente nelle legislazioni cantonali. Sebbene sia ancora troppo presto per vederne gli effetti concreti, l’articolo 35b della legge del Cantone del Vallese del 6 maggio 202153 sui diritti e l’inclusione delle persone con disabilità stabilisce, all’arti- colo 35b, che «le persone non devono essere svantaggiate, direttamente o indiretta- mente, a causa della loro disabilità senza una ragione imperiosa» (cpv 1) e che il Cantone, i Comuni, gli organi che svolgono compiti pubblici cantonali o comunali e i fornitori di prestazioni accessibili al pubblico «adottano gli accomodamenti necessari per impedire, eliminare o ridurre le discriminazioni delle persone con disabilità»

(cpv. 2).

Anche la legge del Cantone di Basilea Città del 18 settembre 201954 sui diritti delle persone con disabilità prevede l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli. In base al paragrafo 6 «Accessibilità e comunicazione», il Cantone, i Comuni, gli organi responsabili di compiti pubblici e i fornitori di prestazioni accessibili al pubblico de- vono adottare «provvedimenti appropriati per rendere le loro prestazioni accessibili alle persone con disabilità ed evitare così che siano svantaggiate».

Anche a livello cantonale il riconoscimento giuridico delle lingue dei segni è progre- dito. Singole costituzioni cantonali riconoscono espressamente la rispettiva lingua dei segni nell’ambito della libertà di lingua (Zurigo) o nel contesto dei diritti delle persone con disabilità (Ginevra, Ticino). Il Cantone di Neuchâtel riconosce la lingua dei segni a livello di legge. In altri Cantoni il riconoscimento è oggetto di interventi politici in corso di trattazione55.

Benché siano relativamente recenti e sia quindi difficile, se non impossibile, stabilire la loro efficacia al momento, queste disposizioni di diritto cantonale sono espressione di una mobilitazione a più livelli a favore delle persone con disabilità e indizio di una ne- cessità di armonizzazione a livello di diritto federale, nel rispetto delle competenze co- stituzionali

51 RS 131.222.1

52 RS 131.234

53 RS/VS 850.6

54 RS/BS 140.500

55 Consiglio federale, Rapporto del 24 settembre 2021 in adempimento dei postulati Rytz 19.3668, 19.3670 Lohr, 19.3672 Romano und 19.3684 Reynard, pag. 28