Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine
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i diritti fondamentali57. Per adottare provvedimenti concreti, il legislatore federale può avvalersi delle competenze particolari che gli sono conferite in determinati ambiti.
Lavoro
Per quanto riguarda le pari opportunità nella vita professionale e nei rapporti di lavoro, il presente avamprogetto si fonda sugli articoli 110 capoverso 1 lettera a e 122 Cost., che conferiscono alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla protezione dei lavoratori e di legiferare nel campo del diritto privato, compresi i rap- porti di lavoro secondo il CO. Nel diritto pubblico, il legislatore federale può far uso della facoltà organizzativa conferitagli dall’articolo 173 capoverso 2 Cost. per ema- nare disposizioni sulla protezione dalla discriminazione vincolanti per le autorità e le unità amministrative. Il legislatore si è già avvalso della possibilità di disciplinare i rap- porti di lavoro di diritto sia pubblico che privato, concretizzando all’articolo 3 LPar il di- vieto di discriminare i lavoratori in base al sesso.
Prestazioni
Per l’adozione di disposizioni applicabili alle prestazioni fornite da privati, l’avampro- getto si fonda sugli articoli 122 e 95 capoverso 1 Cost., che conferiscono alla Confe- derazione la competenza, rispettivamente, di legiferare nel campo del diritto civile e di emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata58. Poiché il tenore dell’articolo 95 capoverso 1 Cost. non è soggetto ad alcuna restrizione in termini di contenuto, la Confederazione è libera di definire i propri obiettivi legislativi. L’obbligo di non discriminazione sulla base di una disabilità costituisce una restrizione alla li- bertà economica dei fornitori di prestazioni, ma è proporzionata e giustificata da un interesse pubblico preponderante. Inoltre, il presente avamprogetto non oltrepassa le competenze della Confederazione in questo ambito, poiché il suo campo di applica- zione è limitato all’attività economica privata di cui all’articolo 95 capoverso 1 Cost.
Sebbene il Consiglio federale abbia già avuto occasione di definire che cosa intende per «fornitore privato di prestazioni per il pubblico»59, la condizione di un legame con un’attività economica limita il campo di applicazione: è soltanto quando rende acces- sibile la sua prestazione nell’esercizio della sua attività economica che il fornitore è soggetto ai requisiti delle disposizioni della LDis.
Lingue dei segni
Come sottolineato dal Consiglio federale nel suo rapporto in adempimento dei postulati Rytz Regula 19.3668, Lohr 19.3670, Romano 19.3672 e Reynard 19.3684 «Possibilità di riconoscimento giuridico della lingua dei segni in Svizzera», la richiesta di riconosci- mento giuridico delle lingue dei segni svizzere solleva diversi interrogativi di diritto co- stituzionale, a seconda dello statuto abbinato al riconoscimento. Il riconoscimento come lingua nazionale o (semi)ufficiale richiederebbe, ad esempio, un adeguamento dell’ordinamento linguistico a livello costituzionale (art. 4 e 70 Cost.). Lo stesso vale per una menzione esplicita nel contesto della libertà di lingua (art. 18 Cost.). Nel
57 In relazione all’art. 13 cpv. 2 si veda ad esempio FF 2003 1885 e FF 2006 3391.
58 La nozione di «attività economica privata» include tutte le attività private (commercio, artigianato, agricoltura, industria, fornitura di prestazioni ecc..) finalizzate al conseguimento di un beneficio o di un reddito (SGK BV-95 Häusermann/Hettich, n. marg. 6 e rimandi; Aubert, in: Aubert/Mahon, Petit Comm., art. 95, n. marg. 4; Vallender/Hettich/Lehne. Il termine «esercizio» esprime il fatto che la Confederazione può disciplinare «tutti gli aspetti, gli interessi e i livelli dell’attività economica privata» (SGK BV-95 Häusermann / Hettich, n. marg. 5 e rimandi: Biaggini, Comm. Cst., art. 95, n. marg. 5. Secondo la dottrina, i diritti fondamentali e le eventuali norme di diritto internazionale pubblico e di diritto europeo possono costituire un valido limite all’esercizio dell’attività economica (SGK BV-95 Häusermann/Hettich, n. marg. 12).
59 FF 2001 1698, pag. 1565